Sez. 3, Sentenza n. 3644 del 20/12/1972 (Rv. 361667 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE - DICHIARAZIONE DI NOMINA - TERMINE - NATURA DECADENZIALE - INOSSERVANZA - EFFETTI - RELATIVA ECCEZIONE - PROPONIBILITA IN APPELLO - LIMITI.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE - DICHIARAZIONE DI NOMINA - TERMINE - NATURA DECADENZIALE - INOSSERVANZA - EFFETTI - RELATIVA ECCEZIONE - PROPONIBILITA IN APPELLO - LIMITI.*
Il termine per la dichiarazione di nomina della persona contraente (art 1402 cod civ) e da qualificare termine di decadenza, e dalla inosservanza di esso consegue che il contratto produce i suoi effetti fra i contraenti originari. La relativa eccezione e proponibile anche in appello, purche prima della chiusura della trattazione orale. La dichiarazione di nomina tardivamente operata non produce i suoi effetti nell'ambito del contratto per persona da nominare, qualunque sia l'atteggiamento dei contraenti, potendo, se mai, essa dar luogo, in quanto ne ricorrano i relativi presupposti, ad una cessione di contratto. (V 1330'70, mass nn 347045, 347046).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 1402
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)