Sez. 1, Sentenza n. 1927 del 21/06/1971 (Rv. 352495 - 01)
FALLIMENTO - COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - CONFLITTO POSITIVO DI COMPETENZA TRA PIU TRIBUNALI - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - AMMISSIBILITA - SCADENZA DEL TERMINE - IRRILEVANZA.*
FALLIMENTO - COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - CONFLITTO POSITIVO DI COMPETENZA TRA PIU TRIBUNALI - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - AMMISSIBILITA - SCADENZA DEL TERMINE - IRRILEVANZA.*
In caso di conflitto positivo di Competenza fra due tribunali, che abbiano dichiarato il fallimento del medesimo imprenditore, e ammissibile la istanza di regolamento di Competenza, anche oltre il termine di cui all'art 47, comma secondo, cod proc civ, dovendosi tale norma adottare o coordinare con i principi particolari della legge fallimentare fra cui quello, fondamentale ed inderogabile, dell'unita della procedura concorsuale, di carattere prevalente. (Conf 2406'69, mass n 341872).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)