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Sez. 1, Sentenza n. 1927 del 21/06/1971 (Rv. 352495 - 01)

FALLIMENTO - COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - CONFLITTO POSITIVO DI COMPETENZA TRA PIU TRIBUNALI - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - AMMISSIBILITA - SCADENZA DEL TERMINE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1971-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352495-01

FALLIMENTO - COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - CONFLITTO POSITIVO DI COMPETENZA TRA PIU TRIBUNALI - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - AMMISSIBILITA - SCADENZA DEL TERMINE - IRRILEVANZA.*

In caso di conflitto positivo di Competenza fra due tribunali, che abbiano dichiarato il fallimento del medesimo imprenditore, e ammissibile la istanza di regolamento di Competenza, anche oltre il termine di cui all'art 47, comma secondo, cod proc civ, dovendosi tale norma adottare o coordinare con i principi particolari della legge fallimentare fra cui quello, fondamentale ed inderogabile, dell'unita della procedura concorsuale, di carattere prevalente. (Conf 2406'69, mass n 341872).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)