REGOLAMENTO (CEE) N. 729/70 DEL CONSIGLIO del 21 aprile 1970 relativo al finanziamento della politica agricola comune
Testo in vigore al
Art. 3
1. Sono finanziati ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli e intrapresi secondo le norme comunitarie nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli.
2. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta, anteriormente al 1º gennaio 1972, le norme generali di finanziamento di tali interventi, necessarie per l'applicazione del paragrafo 1.
3.
Le disposizioni prese in applicazione degli articoli 5 e 6 del regolamento n. 17/64/CEE, nonché quelle del regolamento (CEE) n. 1600/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo al finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia delle spese attinenti alle misure particolari prese dalla Repubblica italiana all'importazione di cereali da foraggio1, rimangono applicabili per tali interventi fino al 30 giugno 1972 compreso, al più tardi.
Il Consiglio, che delibera, entro la fine dell'anno 1970, a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adatta tali disposizioni per assicurare la loro concordanza con quelle del presente regolamento e le integra con misure di applicazione.
Art. 4
1.
Gli Stati membri designano i servizi e gli organismi che essi abilitano a pagare, a decorrere dall'entrata in applicazione del presente regolamento, le spese previste agli articoli 2 e 3. Essi comunicano alla Commissione, al più presto possibile dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, le seguenti informazioni relative a tali servizi e organismi:
— la denominazione e, se del caso, lo statuto,
— le condizioni amministrative e contabili secondo cui sono effettuati i pagamenti relativi all'esecuzione delle norme comunitarie, nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli.
Essi informano immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica intervenuta.
2.
La Commissione mette a disposizione degli Stati membri i fondi necessari affinché i servizi e gli organismi designati procedano, in conformità delle norme comunitarie e delle legislazioni nazionali, ai pagamenti di cui al paragrafo 1.
Gli Stati membri vigilano che tali fondi siano utilizzati senza indugio ed esclusivamente per gli scopi previsti.
3.
I servizi e gli organismi redigono, almeno una volta all'anno, le relazioni e i resoconti relativi alle spese di cui al paragrafo 1.
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tali relazioni e resoconti e vi allegano le relazioni o parti di relazioni, elaborate dai servizi di verifica o di controllo competenti, che si riferiscono a tali spese.
4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate, ove occorra, secondo la procedura prevista all'articolo 13.
Art. 5
1. Gli Stati membri trasmettono periodicamente alla Commissione i seguenti documenti concernenti i servizi e gli organismi di cui all'articolo 4 ed inerenti alle operazioni finanziate dalla sezione garanzia:
a) stati di tesoreria e stati di previsione del fabbisogno finanziario;
b) conti annui corredati da documenti giustificativi necessari per la loro liquidazione.
2. La Commissione, previa consultazione del Comitato del Fondo previsto all'articolo 11,
a) decide:
— all'inizio dell'anno, in base ai documenti di cui al paragrafo 1, lettera a), in merito ad un anticipo ai servizi e organismi non superiore al terzo degli stanziamenti iscritti in bilancio;
— nel corso dell'anno, in merito a versamenti supplementari per coprire le spese che deve sostenere un servizio od organismo;
b) procede alla liquidazione, prima della fine dell'anno successivo, in base ai documenti di cui al paragrafo 1, lettera b), dei conti dei servizi e organismi.
3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 13.
Art. 6
1. Sono finanziati ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, le azioni comuni decise dal Consiglio secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2, terzo comma, del trattato, per realizzare gli obiettivi definiti all'articolo 39, paragrafo 1, lettera a), del trattato, comprese le modifiche di struttura necessarie per il buon funzionamento del mercato comune.
2. Nel decidere un'azione comune, il Consiglio determina contemporaneamente:
a) l'obiettivo da raggiungere e la natura delle realizzazioni da prevedere;
b) la partecipazione del Fondo a tale azione comune;
c) il costo previsionale totale dell'azione comune e la durata prevista per la sua realizzazione;
d) le condizioni economiche e finanziarie;
e) le disposizioni necessarie in materia di procedura.
3. Le azioni comuni sono decise tenendo conto della decisione del Consiglio del 4 dicembre 1962 relativa al coordinamento delle politiche di struttura agricola1.
4.
Le disposizioni della parte seconda del regolamento n. 17/64/CEE rimangono applicabili ad esclusione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 16.
Esse cessano di essere applicabili quando l'importo annuo delle somme destinate al finanziamento comunitario delle azioni comuni di cui al paragrafo 2 raggiunge 285 milioni di unità di conto.
Sempre che esse siano ancora applicabili al 1º gennaio 1972, gli stanziamenti residui sono utilizzati nel quadro del primo comma, entro i limiti delle disponibilità dell'importo di cui al secondo comma.
Esse continuano in ogni caso ad essere applicabili per l'esecuzione delle operazioni decise anteriormente. Esse continuano del pari ad essere applicabili all'utilizzazione degli stanziamenti iscritti nei bilanci anteriori a quello del 1972; tali stanziamenti devono essere utilizzati con precedenza per azioni comuni, senza pregiudizio delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2010/68 del Consiglio, del 9 dicembre 1968, relativo al concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, per il 19692 e (CEE) n. 1534/69 del Consiglio, del 29 luglio 1969, relativo al concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, per il 19703. Le modalità di applicazione del presente comma sono adottate, ove occorra, secondo la procedura prevista all'articolo 13.
5. A decorrere dal 1º gennaio 1972, gli stanziamenti del Fondo, sezione orientamento, ammontano ciascun anno a 285 milioni di unità di conto. Tale importo può essere aumentato dal Consiglio, che delibera secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2, terzo comma, del trattato, soltanto per le azioni comuni di cui al paragrafo 2.
Art. 7
1. La Commissione, previa consultazione del Comitato del Fondo di cui all'articolo 11 sugli aspetti finanziari, decide in merito al concorso del Fondo.
2. La Commissione determina le modalità di applicazione di ciascuna delle azioni comuni previa consultazione del Comitato permanente per le strutture agricole, e previa consultazione di detto Comitato del Fondo sugli aspetti finanziari.
Art. 8
1.
Gli Stati membri adottano, in conformità delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, le misure necessarie per:
— accertare se le operazioni del Fondo siano reali e regolari,
— prevenire e perseguire le irregolarità,
— recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o di negligenze.
Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate a tal fine e in particolare dello stato delle procedure amministrative e giudiziarie.
2.
In mancanza di recupero totale, le conseguenze finanziarie delle irregolarità o negligenze sono sopportate dalla Comunità, salvo quelle risultanti da irregolarità o negligenze imputabili alle amministrazioni o agli organismi degli Stati membri.
Le somme recuperate sono versate ai servizi o agli organismi pagatori e da questi detratte dalle spese finanziate dal Fondo.
3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali di applicazione del presente articolo.
Art. 9
1.
Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie per il buon funzionamento del Fondo e adottano tutte le misure atte ad agevolare i controlli che la Commissione ritenga utile intraprendere nel quadro della gestione del finanziamento comunitario, comprese le verifiche in loco.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative da essi adottate per l'applicazione degli atti comunitari inerenti alla politica agricola comune, in quanto questi atti comportino un'incidenza finanziaria per il Fondo.
2.
Fatti salvi i controlli effettuati dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, le disposizioni dell'articolo 4, le disposizioni dell'articolo 206 del trattato, nonché qualsiasi controllo effettuato sulla base dell'articolo 209, lettera c), del trattato, gli agenti incaricati dalla Commissione di compiere le verifiche in loco hanno accesso ai libri contabili e a tutti gli altri documenti inerenti alle spese finanziate dal Fondo. In particolare essi possono verificare:
a) la conformità delle pratiche amministrative alle norme comunitarie;
b) l'esistenza dei documenti giustificativi necessari e la loro concordanza con le operazioni finanziate dal Fondo;
c) le condizioni alle quali sono realizzate e verificate le operazioni finanziate dal Fondo.
La Commissione avvisa in tempo utile, prima della verifica, lo Stato membro presso il quale verrà effettuata la verifica o sul territorio del quale questa avrà luogo. A tali verifiche possono partecipare agenti dello Stato membro interessato.
A richiesta della Commissione e con l'accordo dello Stato membro interessato, le autorità competenti di detto Stato membro procedono a verifiche o indagini relative alle operazioni di cui al presente regolamento. Ad esse possono partecipare agenti della Commissione.
Al fine di migliorare le possibilità di verifica, la Commissione può, con l'accordo degli Stati membri interessati, associare le amministrazioni di detti Stati membri a talune verifiche o indagini.
3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta, ove occorra, le norme generali di applicazione del presente articolo.
Art. 10
Ciascun anno, anteriormente al 1º luglio, la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione finanziaria sull'amministrazione del Fondo durante l'esercizio trascorso, e in particolare sull'evoluzione dell'importo e della natura delle spese del Fondo, nonché sulle condizioni di realizzazione del finanziamento comunitario.
Art. 11
Il Comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, in appresso denominato «Comitato del Fondo», assiste la Commissione nell'amministrazione del Fondo alle condizioni fissate agli articoli da 12 a 15.
Art. 12
1.
Il Comitato del Fondo si compone di rappresentanti degli Stati membri e della Commissione. Ciascuno Stato membro è rappresentato nel Comitato del Fondo da cinque funzionari al massimo.
Il Comitato del Fondo è presieduto da un rappresentante della Commissione.
2. Quando si applichi la procedura prevista all'articolo 13, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.
Art. 13
1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il Comitato del Fondo è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia ad iniziativa di quest'ultimo, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone un progetto delle misure da adottare. Il Comitato del Fondo formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Esso si pronuncia a maggioranza di dodici voti.
3.
La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, qualora esse non siano conformi al parere formulato dal Comitato del Fondo, sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio; in tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione.
Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa nel termine di un mese.
Art. 14
1. Il Comitato del Fondo è consultato:
a) nei casi in cui la sua consultazione è prevista;
b) per la valutazione degli stanziamenti del Fondo da iscrivere nello stato di previsione della Commissione per il successivo esercizio e, eventualmente, negli stati di previsione supplettivi;
c) sui progetti di proposte della Commissione al Consiglio relativi all'attuazione del presente regolamento, nonché sui progetti di relazioni concernenti il Fondo e da trasmettere al Consiglio.
2.
Il Comitato del Fondo può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal presidente, sia su iniziativa di questo sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.
Esso viene regolarmente informato dell'attività del Fondo.
Art. 15
Il presidente convoca le riunioni del Comitato del Fondo.
Il segretariato del Comitato del Fondo è assicurato dai servizi della Commissione.
Il Comitato del Fondo stabilisce il proprio regolamento interno.
Art. 16
1.
Il regime previsto agli articoli da 1 a 7 è applicabile per le spese finanziate a decorrere dal 1º gennaio 1971.
Il regolamento n. 17/64/CEE e le disposizioni prese per la sua applicazione sono abrogati con effetto al 1º gennaio 1971, fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3, e dell'articolo 6, paragrafo 4, del presente regolamento, nonché dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 728/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, recante disposizioni complementari per il finanziamento della politica agricola comune1.1Vedi pag. 9 della presente Gazzetta ufficiale.
2. Se la decisione del 21 aprile 1970, relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità1 non è ancora entrata in vigore al 1º gennaio 1971, la data del 1º gennaio 1971 che figura al paragrafo 1 è sostituita dalla data di entrata in vigore di detta decisione.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addí 21 aprile 1970. Per il Consiglio Il Presidente P. HARMEL1Vedi pag. 19 della presente Gazzetta ufficiale.