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Codice Penale

Testo in vigore al

Art. 550 Atti abortivi su donna ritenuta incinta

1. Chiunque somministra a una donna creduta incinta mezzi diretti a procurarle l'aborto, o comunque commette su lei atti diretti a questo scopo, soggiace, se dal fatto deriva una lesione personale o la morte della donna, alle pene rispettivamente stabilite dagli articoli 582, 583 e 584.

2. Qualora il fatto sia commesso col consenso della donna, la pena e' diminuita.

Art. 551 Causa di onore

1. Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 545, 546, 547, 548, 549 e 550 e' commesso per salvare l'onore proprio o quello di un prossimo congiunto, le pene ivi stabilite sono diminuite dalla meta' ai due terzi.

Art. 552 Procurata impotenza alla procreazione

1. Chiunque compie, su persona dell'uno o dell'altro sesso, col consenso di questa, atti diretti a renderla impotente
alla procreazione e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire mille a cinquemila.

2. Alla stessa pena soggiace chi ha consentito al compimento di tali atti sulla propria persona.

Art. 553 Incitamento a pratiche contro la procreazione

1. Chiunque pubblicamente incita a pratiche contro la procreazione o fa propaganda a favore di esse e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire diecimila.

2. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto e' commesso a scopo di lucro.

Art. 554 Contagio di sifilide e di blenorragia

1. Chiunque, essendo affetto da sifilide e occultando tale suo stato, compie su taluno atti tali da cagionargli il pericolo di contagio, e' punito, se il contagio avviene, con la reclusione da uno a tre anni.

2. Alla stessa pena soggiace chi, essendo affetto da blenorragia e occultando tale suo stato, compie su taluno gli atti preveduti dalla disposizione precedente, se il contagio avviene e da esso deriva una lesione personale gravissima.

3. In ambedue i casi il colpevole e' punito a querela della persona offesa.

4. Se il colpevole ha agito a fine di cagionare il contagio, si applicano le disposizioni degli articoli 583, 584 e 585.

Titolo undecimo. Dei delitti contro la famiglia

Capo I. Dei delitti contro il matrimonio

Art. 556 Bigamia

1. Chiunque, essendo legato da matrimonio avente effetti civili, ne contrae un altro, pur avente effetti civili, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi, non essendo coniugato, contrae matrimonio con persona legata da matrimonio avente effetti civili.

2. La pena e' aumentata se il colpevole ha indotto in errore la persona, con la quale ha contratto matrimonio, sulla liberta' dello stato proprio o di lei.

3. Se il matrimonio, contratto precedentemente dal bigamo, e' dichiarato nullo, ovvero e' annullato il secondo matrimonio per causa diversa dalla bigamia, il reato e' estinto, anche rispetto a coloro che sono concorsi nel reato, e, se vi e' stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

Art. 557 Prescrizione del reato

1. Il termine della prescrizione per il delitto preveduto dall'articolo precedente decorre dal giorno in cui e' sciolto uno dei due matrimoni o e' dichiarato nullo il secondo per bigamia.

Art. 558 Induzione al matrimonio mediante inganno

1. Chiunque, nel contrarre matrimonio avente effetti civili, con mezzi fraudolenti occulta all'altro coniuge l'esistenza di un impedimento che non sia quello derivante da un precedente matrimonio e' punito, se il matrimonio e' annullato a causa dell'impedimento occultato, con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa da lire duemila a diecimila.

Art. 559 Adulterio

1. La moglie adultera e' punita con la reclusione fino a un anno.42

2. Con la stessa pena e' punito il correo dell'adultera.42

3. La pena e' della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina.46

4. Il delitto e' punibile a querela del marito.46

Art. 560 Concubinato

1. Il marito, che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove, e' punito con la reclusione fino a due anni.46

2. La concubina e' punita con la stessa pena.46

3. Il delitto e' punibile a querela della moglie.46

Art. 561 Casi di non punibilita'. Circostanza attenuante

1. Nel caso preveduto dall'articolo 559, non e' punibile la moglie quando il marito l'abbia indotta o eccitata alla prostituzione ovvero abbia comunque tratto vantaggio dalla prostituzione di lei.

2. Nei casi preveduti dai due articoli precedenti non e' punibile il coniuge legalmente separato per colpa dell'altro coniuge, ovvero da questo ingiustamente abbandonato.

3. Se il fatto e' commesso dal coniuge legalmente separato per colpa propria o per colpa propria e dell'altro coniuge o per mutuo consenso, la pena e' diminuita.46

Art. 562 Pena accessoria e sanzione civile

1. La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 556 e 560 importa la perdita dell'autorita' maritale.46

2. Con la sentenza di condanna per adulterio o per concubinato il giudice puo', sull'istanza del coniuge offeso, ordinare i provvedimenti temporanei di indole civile, che ritenga urgenti nell'interesse del coniuge offeso e della prole.46

3. Tali provvedimenti sono immediatamente eseguibili, ma cessano di aver effetto se, entro tre mesi dalla sentenza di condanna, divenuta irrevocabile, non e' presentata dinanzi al giudice civile domanda di separazione personale.46

Art. 563 Estinzione del reato

1. Nei casi preveduti dagli articoli 559 e 560 la remissione della querela, anche se intervenuta dopo la condanna, estingue il reato.

2. Estinguono altresi' il reato:

  1. 1° la morte del coniuge offeso;

  2. 2° l'annullamento del matrimonio del colpevole di adulterio o di concubinato.

3. L'estinzione del reato ha effetto anche riguardo al correo e alla concubina e ad ogni persona che sia concorsa nel reato; e, se vi e' stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.46

Capo II. Dei delitti contro la morale famigliare

Art. 564 Incesto

1. Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto con un discendente o un ascendente, o con un affine in linea retta, ovvero con una sorella o un fratello, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. La pena e' della reclusione da due a otto anni nel caso di relazione incestuosa.

3. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se l'incesto e' commesso da persona maggiore di eta' con persona minore degli anni diciotto, la pena e' aumentata per la persona maggiorenne.

4. La condanna pronunciata contro il genitore importa la perdita della patria potesta' o della tutela legale.

Art. 565 Attentati alla morale famigliare commessi col mezzo della stampa periodica

1. Chiunque nella cronaca dei giornali o di altri scritti periodici, nei disegni che ad essa si riferiscono, ovvero nelle inserzioni fatte a scopo di pubblicita' sugli stessi giornali o scritti, espone o mette in rilievo circostanze tali da offendere la morale famigliare, e' punito con la multa da lire mille a cinquemila.

Capo III. Dei delitti contro lo stato di famiglia

Art. 566 Supposizione o soppressione di stato

1. Chiunque fa figurare nei registri dello stato civile una nascita inesistente e' punito con la reclusione da tre a dieci anni.

2. Alla stessa pena soggiace chi, mediante l'occultamento di un neonato, ne sopprime lo stato civile.

Art. 567 Alterazione di stato

1. Chiunque, mediante la sostituzione di un neonato, ne altera lo stato civile e' punito con la reclusione da tre a dieci anni.

2. Si applica la reclusione da cinque a quindici anni a chiunque, nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato, mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsita'.

Art. 568 Occultamento di stato di un fanciullo legittimo o naturale riconosciuto

1. Chiunque depone o presenta un fanciullo, gia' iscritto nei registri dello stato civile come figlio legittimo o naturale riconosciuto, in un ospizio di trovatelli o in un altro luogo di beneficenza, occultandone lo stato, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 569 Pena accessoria

1. La condanna pronunciata contro il genitore per alcuno dei delitti preveduti da questo capo importa la perdita della patria potesta' o della tutela legale.

Capo IV. Dei delitti contro l'assistenza famigliare

Art. 570 Violazione degli obblighi di assistenza famigliare

1. Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla patria potesta', alla tutela legale, o alla qualita' di coniuge, e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire mille a diecimila.

2. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:

  1. 1° malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;

  2. 2° fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di eta' minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.

3. Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto e' preveduto come piu' grave reato da un'altra disposizione di legge.