Regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione del 7 maggio 2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità
Testo in vigore al
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LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 216/20012, in particolare l'articolo 20,
Con il regolamento (CE) n. 216/2001 il Consiglio ha modificato il regime di importazione delle banane istituito dal titolo IV del regolamento (CEE) n. 404/93. In particolare ha aperto un contingente tariffario autonomo C di 850000 t, al dazio doganale di 300 EUR/t, in aggiunta al contingente tariffario di 2200000 t consolidato presso l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e al contingente addizionale di 353000 t. È necessario adottare le disposizioni necessarie per l'attuazione di tale regime, comprese le misure transitorie motivate dall'entrata in vigore del presente regolamento il 1o luglio 2001, nonché le disposizioni relative alle importazioni al tasso della tariffa doganale comune.
In applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 404/93, in assenza di accordo tra le parti contraenti dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) aventi un interesse sostanziale nella fornitura di banane non è necessario procedere alla ripartizione dei contingenti tariffari "A" e "B" tra i paesi fornitori.
A norma dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 404/93 la gestione dei contingenti tariffari può essere espletata applicando il metodo che tiene conto delle correnti di scambio tradizionali (metodo detto degli operatori "tradizionali/nuovi arrivati") oppure altri metodi. Per l'attuazione del nuovo regime a partire dal secondo semestre del 2001 appare opportuno dare accesso ai contingenti tariffari agli operatori tradizionali che abbiano provveduto a spese loro, nel corso di un determinato periodo di riferimento, all'acquisto del prodotto fresco presso i produttori dei paesi terzi oppure alla produzione, alla spedizione e allo scaricamento dei prodotti sul territorio doganale della Comunità. Nel quadro del presente regolamento tali attività sono definite "importazioni primarie".
Appare opportuno adottare una definizione uniforme degli operatori tradizionali per tutti i contingenti tariffari e stabilire i rispettivi quantitativi di riferimento alle stesse condizioni, ma distinguendo tra gli operatori hanno approvvigionato il mercato comunitario con banane orginarie dei paesi terzi non ACP oppure con banane ACP non tradizionali, oppure che vi abbiano provveduto con banane ACP tradizionali, nel corso del periodo di riferimento, ai sensi delle definizioni figuranti nell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 404/93 in vigore prima dell'ultima modifica apportatavi dal regolamento (CE) n. 216/2001.
Ai fini della definizione delle categorie di operatori e la fissazione dei quantitativi di riferimento degli operatori tradizionali è opportuno prendere in considerazione quale periodo di riferimento il triennio 1994-1996, che è l'ultimo triennio per il quale la Commissione dispone di dati sufficientemente verificati in merito alle importazioni primarie. La scelta di tale periodo permette di risolvere un'annosa controversia con alcuni partner commerciali della Comunità. Alla luce dei dati disponibili su cui si è basata la gestione dei contingenti aperti nel 1998 non è necessario richiedere la registrazione degli operatori tradizionali.
È necessario riservare una parte dei contingenti tariffari agli operatori non tradizionali. Tale parte deve permettere agli operatori che non hanno mai realizzato in precedenza importazioni primarie, nel corso del periodo di riferimento, di proseguire l'attività commerciale e di adeguarsi alle nuove disposizioni, nonché permettere a nuovi operatori di avviare un'attività di importazione in questo settore, favorendo in questo modo una sana concorrenza.
L'esperienza acquisita nel corso di vari anni di applicazione del regime comunitario di importazione delle banane induce a rafforzare i criteri definiti per gli operatori non tradizionali e per l'ammissibilità di nuovi operatori, in modo da evitare la registrazione di semplici agenti prestanome e la concessione di assegnazioni per domande artificiose o meramente speculative; in particolare appare opportuno esigere un'esperienza minima nel commercio di importazione di banane fresche. Per evitare inoltre che vengano presentate domande di assegnazioni annue soproporzionate rispetto alle capacità effettive degli operatori, alle quali non farebbero seguito domande di titoli di importazione per quantitativi corrispondenti, è opportuno subordinare la presentazione della domanda di assegnazione annua alla costituzione di una cauzione che sostituisce la cauzione relativa al titolo d'importazione. Tale cauzione deve essere svincolata immediatamente in proporzione ai quantitativi per i quali l'operatore utilizza effettivamente la propria assegnazione annua e fornisce la prova di aver provveduto alla spedizione e allo scaricamento delle merci nella Comunità, nonché all'immissione in libera pratica, per proprio conto. Nello stesso intento occorre subordinare la concessione di un'assegnazione, negli anni successivi, ad un utilizzazione minima dell'assegnazione annua precedente.
È opportuno rammentare che gli operatori hanno la possibilità, secondo il caso, di realizzare fusioni o di costituire associazioni, nel rispetto delle condizioni definite dalle legislazioni nazionali, per soddisfare gli obblighi ed esercitare i diritti conferiti dal presente regolamento.
È opportuno adottare disposizioni per la registrazione degli operatori non tradizionali e la determinazione della loro assegnazione annua, indicare le verifiche e i controlli che incombono alle autorità nazionali competenti e precisare le conseguenze in caso di inosservanza di determinati obblighi, in particolare per quanto riguarda le registrazioni e le dichiarazioni per l'ottenimento delle assegnazioni nell'ambito del regime di importazione.
Per l'attuazione del regime dei contingenti tariffari il 1o luglio 2001, è opportuno mantenere gli strumenti di gestione periodica istituiti dal regolamento (CE) n. 2362/98 della Commissione, del 28 ottobre 1998, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, con riguardo al regime di importazione delle banane nella Comunità3, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1632/20004, adattandone le modalità, per quanto necessario. Ciò riguarda soprattutto la fissazione di quantitativi indicativi per i primi tre trimestri, la fissazione di massimali per le domande individuali, la periodicità della presentazione delle domande di titoli e del loro rilascio, nonché l'emissione di titoli di riassegnazione dei quantitativi non utilizzati. Tuttavia, la gestione separata dei contingenti tariffari A e B, da un lato e, dall'altro, del contingente C, per quanto riguarda la parte assegnata agli operatori tradizionali, presuppone che questi ultimi operatori possano presentare domande di titoli solo nell'ambito del contingente tariffario per il quale è stata loro concessa e notificata una quantità di riferimento.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18, paragrafi 6 e 7, del regolamento (CEE) n. 404/93, occorre definire gli elementi costitutivi del bilancio della produzione, del consumo, delle importazioni e delle esportazioni che deve essere elaborato prima di aumentare il contingente autonomo, in caso di aumento della domanda o di circostanze eccezionali che pregiudichino l'approvvigionamento del mercato comunitario.
Salvo deroghe esplicite, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli5, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 369/20016. In applicazione dell'articolo 9 del citato regolamento, i diritti derivanti dai titoli possono essere trasferiti dal titolare, durante il periodo di validità degli stessi, una sola volta per titolo o relativo estratto.
Occorre precisare le condizioni del suddetto trasferimento dei titoli, tenendo conto della definizione delle categorie di operatori contenuta nel presente regolamento. La cessione limitata ad un solo cessionario per titolo o estratto di titolo favorisce l'evoluzione dei rapporti commerciali tra i diversi operatori registrati. Tuttavia per non suscitare la creazione di rapporti artificiosi o speculativi, né turbare i normali rapporti commerciali è opportuno vietare il trasferimento da parte degli operatori non tradizionali a favore degli operatori tradizionali.
È opportuno precisare tutte le comunicazioni necessarie tra gli operatori, gli Stati membri e la Commissione per l'applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la fissazione dei quantitativi di riferimento e delle assegnazioni degli operatori, la gestione periodica dei contingenti tariffari e il controllo del mercato.
Quale misura transitoria necessaria per l'applicazione del nuovo regime a decorrere dal 1o luglio 2001, è opportuno anzitutto prevedere una deroga alle disposizioni amministrative concernenti il calendario di registrazione degli operatori non tradizionali e la trasmissione alle autorità nazionali competenti dei documenti giustificativi relativi alla registrazione.
In secondo luogo occorre fissare i quantitativi che possono essere importati nel terzo trimestre 2001 nell'ambito dei contingenti tariffari, fissare il massimale delle domande individuali di titoli degli operatori, nonché un calendario rigoroso per l'inoltro delle domande.
Le modificazioni del regime di importazione delle banane nella Comunità introdotte dal presente regolamento relative alle definizioni degli operatori non tradizionali, esigono verifiche e controlli delle autorità nazionali competenti in cooperazione con la Commissione. Tali operazioni possono eventualmente portare a rettifiche delle assegnazioni concesse agli operatori. Ne deriva, in particolare, che gli operatori non possono considerare tali assegnazioni come diritti acquisiti né costituire aspettative legittime.
È necessario abrogare il regolamento (CE) n. 2362/98.
In applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 395/2001 della Commissione7 il regolamento (CE) n. 216/2001 si applica a partire dal 1o luglio 2001. Per permettere agli operatori di beneficiare a partire da tale data delle norme ivi previste è opportuno adottare misure transitorie che permettano agli Stati membri e alla Commissione di disporre degli elementi necessari per garantire che i titoli possano essere utilizzati a partire dal 1o luglio 2001.
Il comitato di gestione per le banane non si è pronunciato entro il termine previsto dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2001. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione