Sez. 5, Sentenza n. 685 del 19/11/1982 Ud. (dep. 27/01/1983) Rv. 157117 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - TRAVISAMENTO DEL FATTO - NULLITÀ DELLA SENTENZA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - TRAVISAMENTO DEL FATTO - NULLITÀ DELLA SENTENZA - CONDIZIONI.*
Il travisamento del fatto si risolve in difetto di motivazione e determina nullità solo quando tra l'erronea percezione del giudice e la pronuncia emessa esiste un rapporto di causalità tale che, eliminato l'errore, cade il presupposto o uno dei presupposti su cui si basa la pronuncia stessa. (Conf mass n 151907, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475, Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)