Sez. U, Sentenza n. 8068 del 08/08/1990 (Rv. 468726 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - RINUNCIA AL RICORSO - MANCATA ACCETTAZIONE DELLA CONTROPARTE - OPERATIVITÀ DELLA RINUNCIA - ESCLUSIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - RINUNCIA AL RICORSO - MANCATA ACCETTAZIONE DELLA CONTROPARTE - OPERATIVITÀ DELLA RINUNCIA - ESCLUSIONE.*
La rinuncia al ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione non implica Estinzione del relativo procedimento, qualora la controparte non l'abbia accettata ed abbia formulato proprie deduzioni sulla questione di giurisdizione, trattandosi d'impulso processuale idoneo ad imporre la definizione del procedimento stesso, il quale non configura una fase d'impugnazione, ma mira esclusivamente alla definizione in via incidentale della suddetta questione pregiudiziale. (Conf 5585/84, mass n 437261).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 391
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)