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Sez. 1, Sentenza n. 5865 del 06/12/1994 Cc. (dep. 11/02/1995) Rv. 200248 - 01

Impugnazioni - Cassazione - Spese e sanzione pecuniaria per rigetto o inammissibilità del ricorso | Ricorso avverso erronea declaratoria di inammissibilità di reclamo contro provvedimento ex art. 41-bis ord. pen. - Sopravvenuta carenza di interesse - Condanna alle spese - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-12-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200248-01

Impugnazioni - Cassazione - Spese e sanzione pecuniaria per rigetto o inammissibilità del ricorso

Qualora il ricorso per cassazione proposto avverso erronea declaratoria di inammissibilità del reclamo contro provvedimento ministeriale adottato ex art. 41-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario) sia da dichiarare inammissibile per essere frattanto scaduto il termine di validità del provvedimento stesso, non deve pronunciarsi condanna alle spese e al pagamento della sanzione pecuniaria nei confronti del ricorrente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 616 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)