Sez. 2, Sentenza n. 888 del 14/04/1970 Ud. (dep. 17/03/1971) Rv. 117173 - 01
SENTENZA PENALE - DISPOSITIVO - MANCANZA O INCOMPLETEZZA - NULLITA - OMESSA MENZIONE DI ATTENUANTE CONCESSA - NULLITA RELATIVA - ASSORBIMENTO NEI MOTIVI DI IMPUGNAZIONE - ELIMINAZIONE DELLA NULLITA DA PARTE DEL GIUDICE DELLA IMPUGNAZIONE.*
SENTENZA PENALE - DISPOSITIVO - MANCANZA O INCOMPLETEZZA - NULLITA - OMESSA MENZIONE DI ATTENUANTE CONCESSA - NULLITA RELATIVA - ASSORBIMENTO NEI MOTIVI DI IMPUGNAZIONE - ELIMINAZIONE DELLA NULLITA DA PARTE DEL GIUDICE DELLA IMPUGNAZIONE.*
Il dispositivo e incompleto in un suo elemento essenziale se in esso non e indicata la concessione di un'attenuante che risulti dalla motivazione e della quale si sia tenuto conto nella Determinazione della pena. La omissione e causa di nullita prevista dall'art 475 n 4 cod proc pen' ma tale nullita, che non e di carattere assoluto, e assorbita dall'impugnazione e puo essere eliminata dal giudice dell'impugnazione medesima, sostituendo il dispositivo lacunoso con altro contenente la indicazione omessa nella sentenza impugnata. (Conf 105481, anno 1967).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)