Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 7 luglio 1987, causa 49/86
Epigrafe
Sentenza della Corte
7 luglio 1987
Nella causa 49/86,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Guido Berardis, membro del suo servizio giuridico, in qualità d'agente, assistito dal sig. Silvio Pieri, dipendente pubblico italiano messo a disposizione della Commissione nel quadro del regime di scambio tra dipendenti pubblici comunitari e nazionali, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Georges Kremlis, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal sig. Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico, trattati e affari legislativi presso il Ministero degli affari esteri, in qualità d'agente, assistito dall'avvocato dello Stato Ivo Braguglia, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata d'Italia,
convenuta,
causa avente ad oggetto un ricorso volto a far dichiarare che, non avendo adottato nel termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per recipire nel proprio ordinamento — per quanto riguarda la formazione a tempo pieno e a tempo ridotto dei medici specialisti — la direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982 (che modifica la direttiva 75/362/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, e la direttiva 75/363/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative delle attività di medico), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, T. F. O'Higgins e F. Schockweiler, presidenti di sezione, G. Bosco, O. Due, U. Everling, K. Bahlmann, R. Joliét e J. C. Moitinho de Almeida, giudici,
avvocato generale: C. O. Lenz
cancelliere: B. Pastor, amministratore
vista la relazione d'udienza ed in seguito alla trattazione orale del 7 aprile 1987,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale presentate all'udienza del 7 aprile 1987,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
punto 1
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte in data 20 febbraio 1986, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, a norma dell'art. 169 del trattato CEE, un ricorso volto a far dichiarare che, non avendo adottato nel termine prescritto le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 82/76 del Consiglio, del 26 gennaio 1982 (GU L 43, pag. 21), che modifica la direttiva 75/362, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, e la direttiva 75/363, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative delle attività di medico, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del trattato CEE.
punto 2
L'art. 16 della direttiva 82/76 dispone che gli Stati membri mettano in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 1982 e che ne informino immediatamente la Commissione.
punto 3
Non avendo ricevuto dal governo italiano alcuna comunicazione relativa ai provvedimenti di recezione della direttiva di cui è causa, per quanto riguarda la parte relativa alla formazione a tempo pieno e a tempo ridotto dei medici specialisti, il 12 gennaio 1984 la Commissione gli inviava una lettera di diffida invitandolo a presentare le sue osservazioni. Dopo aver constatato che il disegno di legge preannunziato dal governo italiano non era stato presentato in Parlamento, e dopo aver emesso in data 25 marzo un parere motivato rimasto senza risposta, la Commissione ha proposto il presente ricorso.
punto 4
Per una più ampia esposizione dei fatti, del procedimento, nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti, si rinvia alla relazione d'udienza. Tali elementi del fascicolo sono riportati in prosieguo soltanto nella misura necessaria alle deduzioni della Corte.
punto 5
Il governo italiano ammette di non aver adempiuto i propri obblighi. All'udienza, esso ha segnalato che la procedura legislativa afferente al succitato disegno di legge non aveva potuto seguire un iter normale a causa dei delicati problemi sollevati dal disegno di legge stesso, in particolare per quanto riguarda il numero chiuso per gli studenti in medicina.
punto 6
Si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, uno Stato membro non può far valere disposizioni, prassi o situazioni proprie del suo ordinamento giuridico interno onde giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini prescritti dalle direttive.
punto 7
In conseguenza di quanto precede è d'uopo constatare che, non avendo adottato nel termine prescritto le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del trattato CEE.
Sentenza › Sulle spese
punto 8
Ai termini dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Poiché la convenuta è rimasta soccombente, le spese devono essere poste a suo carico.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Non avendo adottato nel termine prescritto le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del trattato CEE.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
Firme
Mackenzie Stuart
O'Higgins
Schockweiler
Bosco
Due
Everling
Bahlmann
Joliet
Moitinho de Almeida
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 7 luglio 1987.
Il cancelliere
P. Heim
Il presidente
A. J. Mackenzie Stuart