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Sez. 2, Sentenza n. 1778 del 29/01/2007 (Rv. 599143 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI DANNO TEMUTO | Danno temuto - Presupposti - Cosa originante il pericolo - Altruità - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599143-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI DANNO TEMUTO

In tema di azioni di nunciazione, la denunzia di danno temuto non presuppone l'esclusiva altruità della cosa da cui deriva il pericolo, giacché diversamente da quanto dall'art. 1171 cod. civ. previsto con il fare riferimento all'opera da "altri" intrapresa sul proprio come sull'altrui fondo, per l'ipotesi della nuova opera l'art. 1172 cod. civ. indica espressamente quale fonte generatrice di danno "qualsiasi edificio, albero o altra cosa", in tale generica formulazione dovendo pertanto ritenersi compresa anche la cosa di cui è comproprietario l'istante, che non sia in grado di ovviarvi autonomamente, giacché anche in tal caso risulta integrato il "rapporto tra cosa e cosa" che ne costituisce il presupposto essenziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1172

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)