diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 9727 del 27/09/1993 (Rv. 483843 - 01)

Arbitrato - Arbitrato irrituale (o libero) - In genere | Determinazione dei confini, apposizione dei termini, accertamento delle superfici dei fondi - Mandato attribuito dalle parti ad arbitri liberi - Transazione - Configurabilità - Esclusione - Forma scritta - Necessità - Esclusione - Mancata sottoscrizione del lodo da parte di uno degli arbitri - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1993-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483843-01

Arbitrato - Arbitrato irrituale (o libero) - In genere

L'arbitrato libero non postula necessariamente che la composizione della lite abbia natura transattiva con reciproche concessioni, atteso che l'intento delle parti può essere quello di eliminare l'incertezza in ordine alle contestazioni fra loro insorte, attribuendo agli arbitri il compito di determinare l'esistenza o l'inesistenza, il contenuto o i limiti di un determinato rapporto giuridico, mediante un negozio di accertamento riconducibile ai mandanti e vincolante per i medesimi. Pertanto, nell'ipotesi in cui il mandato conferito agli arbitri liberi sia stato circoscritto dalle parti alla determinazione dei confini dei loro fondi, all'apposizione dei termini e all'accertamento delle superfici delle aree comuni e di quelle di proprietà esclusiva, si è al di fuori dello schema della transazione e non è applicabile la disposizione dell'art. 1350 n. 12) cod. civ. circa la necessità della forma scritta, con la conseguenza che è irrilevante il difetto di sottoscrizione del lodo da parte di uno degli arbitri, sempreché egli abbia partecipato alla redazione dell'atto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350 n. 12, Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1965

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)