Sez. 6, Sentenza n. 548 del 04/04/1968 Ud. (dep. 03/06/1968) Rv. 108153 - 01
PROVA PENALE - INDIZI E PRESUNZIONI - IN GENERE - INDIZI E CONGETTURE - DIFFERENZE - VALIDITA PROBATORIA DEGLI INDIZI - CONDIZIONI.*
PROVA PENALE - INDIZI E PRESUNZIONI - IN GENERE - INDIZI E CONGETTURE - DIFFERENZE - VALIDITA PROBATORIA DEGLI INDIZI - CONDIZIONI.*
Il nostro ordinamento ha accolto il sistema del libero convincimento del giudice, sistema che, opponendosi a quello delle prove legali, consente di utilizzare elementi probatori di ogni specie purche idonei a dare la certezza sulla sussistenza o meno dei fatti rilevanti ai fini della decisione. Ne deriva che questa puo essere legittimamente fondata non solo su prove dirette, ma anche su prove indiziarie a condizione, pero, che gli indizi siano cosi univoci, precisi e concordanti da condurre chi li esamini nella loro consistenza obiettiva e nella loro concatenazione logica alla medesima inequivoca conclusione. Sotto questo profilo gli indizi si differenziano profondamente dalle congetture perche, mentre queste sono costituite da intuizioni, apprezzamenti e opinioni del tutto personali, gli indizi consistono in fatti ontologicamente certi collegati fra loro in guisa che, per forza logica, sono suscettibili di una sola precisa e ben determinata interpretazione. (V.106182, anno 1967, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)