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Sez. 6, Sentenza n. 18448 del 08/04/2016 Cc. (dep. 03/05/2016) Rv. 266928 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO | Trasmissione al G.i.p. o al Tribunale di stralci di conversazioni intercettate - Utilizzabilità a fini cautelari - Possibilità.
Stato
decisa il 2016-04-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266928-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO

In tema di misure cautelari, il P.M. non ha l'obbligo di mettere a disposizione del G.i.p., prima, e del Tribunale del riesame, dopo, gli atti di indagine nella loro integralità e, pertanto, è utilizzabile il testo di una conversazione intercettata il cui contenuto sia riportato per stralci in una informativa redatta dalla polizia giudiziaria.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)