Sez. 1, Sentenza n. 4844 del 14/11/1989 (Rv. 464214 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE - CONTESTAZIONE DEL CREDITO - GIUDIZIO DI COGNIZIONE CONSEGUENTE - AZIONE CAMBIARIA - SUCCESSIVA ALLEGAZIONE DEL RAPPORTO SOTTOSTANTE - GIUDIZIO DI APPELLO - AMMISSIBILITÀ.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE - CONTESTAZIONE DEL CREDITO - GIUDIZIO DI COGNIZIONE CONSEGUENTE - AZIONE CAMBIARIA - SUCCESSIVA ALLEGAZIONE DEL RAPPORTO SOTTOSTANTE - GIUDIZIO DI APPELLO - AMMISSIBILITÀ.*
La richiesta di insinuazione tardiva al passivo fallimentare, al pari dell'ordinaria domanda di ammissione al passivo stesso, esige la specificazione del titolo da cui il credito si assuma derivare, sicché, nel giudizio di cognizione, che insorga per effetto della contestazione di tale credito, deve ritenersi preclusa all'istante la possibilità di far valere titoli diversi. Peraltro, in caso di Azione cambiaria, va considerato che la successiva allegazione del rapporto sottostante costituisce mera modificazione dell'originaria pretesa, consentita anche in grado d'appello senza incorrere nel divieto di cui all'art. 345 cod. proc. civ., e che, quindi, il suddetto principio è ostativo soltanto alla deducibilità, a fondamento della ragione creditoria, di patti diversi da quelli inerenti all'indicato rapporto sottostante. (V 4654/86, mass n 447385).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93, Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST., Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)