Sez. 3, Sentenza n. 3187 del 14/02/2006 (Rv. 590607 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - IN GENERE | Facoltà da parte del giudice di nomina di un consulente tecnico - Assenza di una istanza di parte di ammissione della consulenza - Obbligo di motivazione sul mancato esercizio della facoltà di nomina del consulente d'ufficio - Insussistenza.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - IN GENERE
Quando la nomina di un consulente tecnico non sia imposta dalla legge in considerazione della particolare natura della controversia, il giudice ha solo una facoltà di fare ricorso, anche di ufficio, al parere di un suo perito per le valutazioni che richiedono specifiche conoscenze tecniche. In assenza di istanza di parte il giudice non ha, dunque, alcun dovere di motivazione sulle ragioni che lo hanno indotto a non avvalersi di questa facoltà.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 195
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)