Sez. 3, Sentenza n. 21739 del 28/07/2025 (Rv. 675743-02)
PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DELLE PARTI (DEPOSITO IN CANCELLERIA DI ATTI E SPESE - PRELIEVI) - DEL CONVENUTO | Deposito di una seconda comparsa di risposta – Ammissibilità – Condizioni - Fondamento - Fattispecie. PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - In genere.
PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DELLE PARTI (DEPOSITO IN CANCELLERIA DI ATTI E SPESE - PRELIEVI) - DEL CONVENUTO
Il deposito di una seconda comparsa di risposta, dal contenuto diverso e ulteriore rispetto alla prima, è ammissibile purché avvenuto nel rispetto del termine di cui all'art. 167 c.p.c., non potendosi ravvisare, sino al maturarsi delle preclusioni ivi previste, né una consumazione del potere di difesa della parte convenuta né una lesione del diritto di difesa dell'attore, cui viene comunque garantito il termine di venti giorni per contraddire. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello con la quale era stata ritenuta ammissibile la domanda riconvenzionale contenuta in una memoria integrativa della comparsa di risposta, depositata pur sempre prima della scadenza del termine per la costituzione del convenuto).
Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)