Sez. 2, Sentenza n. 15198 del 11/07/2011 (Rv. 618611 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE | Compenso al custode - Riconduzione alle spese di lite - Conseguenze - Liquidazione officiosa secondo la soccombenza - Ammissibilità.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE
Le spese di custodia ed il compenso al custode giuiziario rientrano tra le spese di lite e devono essere poste a carico della parte soccombente, anche d'ufficio ed in mancanza di apposita istanza della parte vittoriosa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 65, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 676
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)