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Sez. 2, Sentenza n. 15198 del 11/07/2011 (Rv. 618611 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE | Compenso al custode - Riconduzione alle spese di lite - Conseguenze - Liquidazione officiosa secondo la soccombenza - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2011-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618611-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE

Le spese di custodia ed il compenso al custode giuiziario rientrano tra le spese di lite e devono essere poste a carico della parte soccombente, anche d'ufficio ed in mancanza di apposita istanza della parte vittoriosa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 65, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 676

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)