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Approvazione del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Testo in vigore al

Art. 79

1. Gli alcools adulterati col denaturante generale dello Stato per essere adoperati a scopo di illuminazione, di riscaldamento, di forza motrice o ad altro scopo industriale, come pure gli alcools denaturati per l'impiego nelle miscele carburanti a' sensi della legge 18 giugno 1931, n, 874, e delle relative norme di esecuzione approvate con decreto Ministeriale 9 dicembre 1931, n. 9938, sono esenti da imposta di consumo e il loro movimento non e' soggetto a vincolo o discipline di sorta.

2. La denaturazione effettuata sotto vigilanza degli agenti dell'amministrazione finanziaria con denaturanti speciali per gli alcools da impiegarsi in usi industriali e' valida anche agli effetti dell'esenzione dalle imposte di consumo, quando con tale denaturazione gli alcools stessi non possono essere destinati ad uso di bevanda.

3. Nel caso previsto dal precedente comune l'ufficio finanziario, sotto la cui sorveglianza fu effettuata la denaturazione, deve rilasciare, a richiesta degli interessati, copia del verbale di avvenuta denaturazione che dovra' essere esibita all'ufficio delle imposte dl consumo.

Art. 80

1. Gli alcools impiegati nella preparazione di profumerie e nella industria essenziera dei profumi, dovranno essere denaturati a cura e sotto la vigilanza dell'ufficio delle imposte di consumo, e a spese degli interessati, nei modi appresso indicati:

  1. a) Preparazione di profumerie.

2. Ad ogni ettolitro di alcool dovranno essere aggiunti litri 0,5 della miscela seguente:

  1. 1) muschio cetonico: grammi 25;

  2. 2) muschio ambretta: grammi 25;

  3. 3) fialato di etile o benzoato di etile: grammi 1000.

3. E' data pero' facolta' ai fabbricanti di usare per l'adulterazione, invece del denaturante sopra indicato, gli estratti stessi che servono per la preparazione della profumeria, sotto l'osservanza delle garanzie che saranno determinate dalle amministrazioni delle imposte di consumo.

  1. b) Produzione delle essenze assolute per profumerie.

4. All'alcool dovra' essere aggiunto il 5% di alcool metilico o di etere di petrolio.

5. Per ottenere l'esenzione dall'imposta di consumo sugli alcools destinati alla fabbricazione di prodotti farmaceutici negli appositi stabilimenti (escluse le farmacie, i laboratori farmaceutici e simili), i fabbricanti sono obbligati a tenere apposito registro di fabbrica sul quale dovranno darsi carico delle quantita' di alcool pervenute e scarico di quelle impiegate nei processi di preparazione dei prodotti farmaceutici, ai fini della occorrente vigilanza da parte dell'ufficio delle imposte di consumo.

6. Gli alcools non destinati ad uso di bevanda, ma non esenti dall'imposta di fabbricazione, che pervengono alle fabbriche sotto scorta dei prescritti documenti di legittimazione, dovranno, per essere ammessi all'esenzione da imposta di consumo, essere adulterati con idonei denaturanti da stabilirsi caso per caso, a cura e sotto la vigilanza dell'ufficio delle imposte di consumo e a spese degli interessati.

Art. 81

1. S'intendono per stabilimenti appositamente attrezzati, agli effetti dell'esenzione prevista dall'art. 30, n. 5 del T. U., quelli che hanno sede in un fabbricato completamente separato da abitazioni e da esercizi di vendita ed hanno propri impianti di macellazione, macchinari, locali di deposito ed altri locali inservienti all'esercizio dell'industria, posti tutti nell'interno degli stabilimenti stessi.

2. Per usufruire del detto beneficio gli interessati devono presentare all'ufficio delle imposte di consumo apposita istanza, corredata dei tipi planimetrici dei locali, indicando il cognome e nome dell'industriale, o la ragione sociale nella ditta, le qualita' di carne che sono oggetto della industria, i locali di lavorazione e di deposito delle merci lavorate ed obbligarsi alla tenuta del registri di fabbrica.

3. Per tutto quanto riguarda le introduzioni e le estrazioni dagli stabilimenti, nonche' il consumo delle carni negli stabilimenti stessi, valgono le norme stabilite per i commercianti all'ingrosso.

4. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche agli stabilimenti per la preparazione di carni in scatole per conto dell'autorita' militare, salvo per questa l'obbligo di soddisfare l'imposta nel luogo in cui avviene la distribuzione delle carni alle truppe.

Art. 82

1. In caso di guerra, nei luoghi ove, in applicazione dell'art. 31 del T. U., sia concessa l'esenzione temporanea dalle imposte di consumo per i viveri destinati alle truppe mobilitate, i Comuni e gli appaltatori sono indennizzati della sola perdita effettiva risultante nei proventi ordinari allo stato normale, che si desume dalla forza stanziata nel perimetro del Comune durante l'anno precedente alla dichiarazione di guerra, tenuto conto delle eventuali variazioni di tariffa.

2. L'Indennizzo e' stabilito per decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, sentita la Commissione centrale istituita a' sensi dell'art. 328 del T. U. della legge comunale e provinciale.

Sezione III. Debitori dell'imposta. Produttori di bevande vinose.

Art. 83

1. Ai fini dell'applicazione delle imposte di consumo il produttore delle bevande vinose non perde la detta qualifica allorquando acquisti, allo scopo di correggere la propria produzione, uve, mosti o mosti concentrati in quantita' non superiori rispettivamente al 30, al 27 ed al 9 per cento rapportate alla produzione propria dell'uva, tanto se si tratti di uve o mosti prodotti nello stesso Comune, quanto se prodotti in altri Comuni.

2. Gli acquisti di cui al precedente comma possono essere fatti sia presso altri produttori sia presso commercianti all'ingrosso, entro il periodo della vinificazione per le uve e per i mosti, e non oltre il 15 dicembre per i mosti concentrati.

3. Le disposizioni dei precedenti comma ,si applicano anche alle cantine sociali ed agli enopoli consorziali di cui all'art. 75 del presente regolamento.

4. Nel caso di ricostituzione di vigneti fillosserati o di diminuito raccolto per avversita' atmosferiche, le amministrazioni comunali ammetteranno, su certificazione dei Consorzi provinciali per la viticoltura, o degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, allo stesso trattamento, consentito per il produttore di bevande vinose anche i produttori che acquistino da altri produttori o da commercianti all'ingrosso, allo scopo di non lasciare inattivi i propri impianti di vinificazione, uve o mosti in quantita' eccedenti le suddette percentuali, sino a raggiungere i quantitativi di produzione media annuale di ciascuno.

Art. 84

1. Si considera commerciante all'ingrosso chi vende abitualmente bevande vinose in quantita' non inferiori a 50 litri e bevande alcooliche in quantita' non inferiori a litri 10, e chi rende abitualmente gli altri generi soggetti ad imposta per il rifornimento del commercianti al minuto e non direttamente al consumatore.

2. Salvo i casi previsti nel precedente articolo, i produttori di bevande vinose che, oltre il proprio, vendono vino acquistato da altri oppure ricavato da uve o mosti non di propria produzione, si considerano commercianti all'ingrosso.

3. I produttori o fabbricanti di generi diversi dalle bevande vinose che trasformano materie prime in prodotti soggetti ad imposta, per rivenderli, sono considerati commercianti all'ingrosso.

4. I fabbricanti, i salatoti e gli stagionatori di formaggi che limitino la propria attivita' alle operazioni di prima lavorazione, maturazione o stagionatura del prodotto per renderlo atto al consumo, non sono considerati commercianti all'ingrosso.

Art. 85

1. Si considera commerciante al minuto colui che, di regola, vende generi soggetti ad imposta al diretto consumatore. Rientrano fra i commercianti al minuto anche i venditori avventizi e quelli ambulanti.

2. Agli effetti dell'imposta sulle pelliccerie si considerano commercianti al minuto anche i sarti, gli artigiani e i commercianti di oggetti di abbigliamento confezionati con pelliccerie.

Art. 86

1. Si considerano consumatori non solo le persone fisiche ma anche gli enti, le amministrazioni militari, ed in genere qualsiasi amministrazione, stabilimento od istituto pubblico o privato, seminari, collegi, convitti, stabilimenti di cura e simili, e cosi pure gli alberghi e le pensioni, nonche' le trattorie che somministrano, esclusivamente durante i pasti, generi soggetti ad imposta. Tuttavia i detti alberghi, pensioni o trattorie sono tenuti al pagamento dell'imposta sui dolciumi che essi fabbricano e somministrano ai propri clienti.

2. Si considerano inoltre consumatori, per quanto riguarda le profumerie,e i saponi fini, i parrucchieri ed i barbieri che, senza effettuarne la vendita, impiegano i detti generi esclusivamente, per la propria arte.

Sezione IV. Atti generatori dell'imposta - Movimento delle merci. Atti generatori dell'imposta.

Art. 87

1. Fatta eccezione per il gas-luce, l'energia elettrica e i materiali per costruzioni edilizie, per i quali l'imposta viene percetta con lo forme previste, dagli articoli 38 e 39 del T. U. e 34 a 65 del presente regolamento, l'imposta' sugli altri generi di cui all'articolo 20 del T. U. colpisce:

  1. I. a) la vendita o cessione di qualsiasi quantita' e a qualsiasi titolo, indipendentemente da ogni scopo di lucro o di speculazione, e quindi anche e titolo grattato, delle bevande vinose, eseguita dal produttore, a commercianti al minuto o a consumatori dello stesso Comune;

    1. b) la vendita a cessione come sopra eseguita dal fabbricante o commerciante all'ingrosso a commercianti al minuto o a consumatori dello stesso Comune, delle bevande vinose e degli altri generi;

    2. c) il consumo dei generi indicati alla procedente lettera, fatto dal fabbricante o commerciante all'ingrosso e dalla propria famiglia;

    3. d) il consumo delle bevande vinose fatto dal produttore ed alla propria famiglia, quando non sussistano le condizioni di cui agli articoli 73 e seguenti del presente regolamento;

2. II. la macellazione degli animali bovini, suini, ovini ed equini ancorche' fatta da privati o da societa' per uso proprio, a bordo delle navi ancorate nei porti e nelle rade, dalle amministrazioni militari ed in genere da qualsiasi amministrazione, stabilimento o istituto pubblico o privato;

3. III. l'introduzione nel territorio del Comune dei generi indicati al n. I. lettera b), provenienti da altri Comuni o dall'estero, comunque e da chiunque il trasporto e la consegna siano eseguiti, e cioe' tanto se la merce e' ritirata e trasportata direttamente dal compratore o possessore della merce o da un suo incaricato, quanto se il trasporto e la consegna siano fatti a mezzo della ferrovia, della posta, di corrieri e di altro mezzo pubblico di trasporto, ovvero di commissionari o di altri rappresentanti del venditore o mittente.

Art. 88

1. L'imposta colpisce, altresi':

  1. a) l'estrazione da qualsiasi locale di deposito, anche se appartenente a produttori o fabbricanti privati non considerati commercianti all'ingrosso a' sensi del precedente art. 84, di generi soggetti ad imposta, salvi i casi previsti dalle lettere a), b) e c) dell'art. 36 del T. U.:

  2. b) la fabbricazione dei generi stessi da parte del commerciante al minuto;

  3. c) le vendite fatte dalle amministrazioni ferroviaria e postale dei generi rifiutati dai destinatari o non consegnati per irreperibilita' del medesimi o per, altre cause, nonche' le vendite o cessioni dei corpi di reato, di cui all'art. 203 del presente regolamento, quando i detti generi siano destinati per il consumo in luogo.

2. Le amministrazioni ferroviaria e postale rispondono del pagamento dell'imposta sino alla concorrenza del prezzo ricavato dalla vendita, mentre por i corpi di reato il pagamento dell'imposta e' a carico dell'acquirente o cessionario;

  1. d) il consumo dei generi che sia fatto dai passeggeri e dall'equipaggio sulle navi durante il loro soggiorno nei porti e nelle rade, tanto se i generi stessi siano sopravanzati nel viaggio quanta se siano acquistati in luogo o provenienti da altri Comuni o dall'estero.

3. Nel caso considerano alla ledere d), non e' dovuta imposta se i generi siano acquistati in luogo da esercenti o da privati che abbiano gia' soddisfatta l'imposta.

4. Uva, mosto e vino trasportati nella cantina posseduta dal produttore in altro Comune, agli enopoli consorziali e alle cantine sociali.

Art. 89

1. Qualora per esigenze tecniche della vinificazioni o per la formazione di tipi, unici di vino o di vini tipici, il produttore che abbia, fondi, situati in diversi Comuni debba trasportare l'uva, il mosto o il vino provenienti dai detti fondi nella cantina posseduta in Comune anche non limitrofo, a quelli dove trovansi i fondi stessi, tale trasporto non costituisce atto soggetta ad imposta.

2. A tale effetto il produttore e' tenuto a denunziare delle imposte di consumo del Comune di destinazione le quantita' di uva, mosto o vino che trasporta per immettere nella cantina, e ad esibire apposito certificato del Comune di origine dal quale risulti che i detti prodotti provengono da fondi appartenenti alla stessa proprieta' o conduzione agricola.

3. Nel caso previsto nel primo comma il produttore non perde il diritto all'esenzione di cui all'art. 30; n. 2 del T. U., sempre che il consumo del vino avvenga nella casa di abitazione annessa o inserviente alla cantina dove l'uva, il mosto o il vino sono stati trasportati.

4. Non costituisce altresi', atto soggetto ad imposta il trasporto di uva, mosto o vino dal fondo o dalla cantina di un produttore agli enopoli consorziali, costituiti a' sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1225, come pure il trasporto di uva dal fondo di un produttore alle cantine sociali.

5. Per i trasporti previsti nel presente articolo si osservano le norme di cui agli articoli 100, 101, 103 e seguenti del presente regolamento.

Movimento delle merci nell'ambito dello stesso Comune. Passaggio delle bevande vinose tra produttori.

Art. 90

1. Il passaggio delle bevande vinose da uno ad altro produttore dello stesso Comune, quando non da' luogo al pagamento dell'imposta a norma del precedente art. 83, deve essere preventivamente notificato dal produttore acquirente all'ufficio delle imposte di consumo per la emissione della bolletta di accompagnamento che dovra' legittimare il trasporto.

commerciante all'ingrosso.

Art. 91

1. Il passaggio delle bevande vinose da un produttore ad un fabbricante o commerciante all'ingrosso dello stesso Comune deve essere dichiarato preventivamente all'ufficio delle imposte di consumo dal fabbricante o commerciante all'ingrosso.

2. L'ufficio, ricevuta la dichiarazione ed accertata la qualita' di fabbricante o commerciante all'ingrosso del dichiarante, emette una bolletta di accompagnamento per legittimare il trasporto al magazzino del detto fabbricante o commerciante.

3. Per lo scarico delle bollette di accompagnamento e la registrazione sul registro di carico e scarico si osservano le disposizioni di cui ai successivi articoli 180, 181 e 182.

4. Le stesse norme si applicano al passaggio delle bevande vinose da uno ad altro produttore che eserciti il commercio all'ingrosso.

all'ingrosso.

Art. 92

1. Il passaggio delle bevande vinose da uno ad altro fabbricante o commerciante all'ingrosso dello stesso Comune deve essere previamente dichiarato all'ufficio delle imposte di consumo da entrambi i fabbricanti o commercianti.

2. L'ufficio, accertato trattarsi di fabbricanti o commercianti all'ingrosso, emette una bolletta di accompagnamento che legittima il trasporto dall'uno all'altro locale e che costituisce la base per dare scarico al fabbricante o commerciante cedente e carico a quello ricevente.

Art. 182

1. I generi che si estraggono dal locali dl vendita del commercianti all'ingrosso debbono essere annotati per qualita' e quantita' nel registro di carico e scarico prima che avvenga l'estrazione, facendo riferimento alle bollette emesse con indicazione del destinatario della merce se trattisi di vendite o cessioni in luogo, e del Comune di destinazione se la merce e' destinata ad altro Comune.

2. Debbono del pari essere annotate sul detto registro di volta in volta le quantita' destinate al consumo del commerciante all'ingrosso e della sua famiglia con riferimento alla relativa bolletta di pagamento, salvo quanto dispone il successivo articolo.

3. Non si ammettono a scarico i generi avariati, i vini guasti, annacquati e in ogni caso i vini che abbiano un contenuto alcoolico inferiore a 9 o 10 gradi centesimali, secondo che trattasi rispettivamente di vini bianchi e rossi, gli alcools, le acquaviti e i liquori che segnano gradi non corrispondenti a quelli riconosciuti e dichiarati all'atto della immissione nei locali di vendita dei commercianti all'ingrosso.

Art. 183

1. Il pagamento dell'imposta per le merci destinate a diretti consumatori e per quelle destinate al consumo del commerciante all'ingrosso e della sua famiglia, per le quali il pagamento e' a carico del commerciante stesso, puo' farsi mensilmente in base alle risultanze del registro di carico e scarico.

2. In tal caso il commerciante all'ingrosso deve presentare apposita domanda all'ufficio delle imposte di consumo, il quale, qualora addivenga alla concessione, determinera' l'ammontare della cauzione di cui al penultimo comma dell'art. 33 del T. U., in relazione al presumibile smercio e consumo medio, e stabilira' le norme per il trasporto del generi al luogo di destinazione in conformita' dei precedente art. 95.

Art. 184

1. Sui generi appresso indicati, introdotti o fabbricati nei locali dei commercianti all'ingrosso, vengono concessi a titolo di cali per giacenza annuale, sempreche' i cali stessi si siano realmente verificati, abbuoni in misure non superiori alle seguenti;

2. Il 3 per cento per i vini;

3. il 4 per cento per lo strutto in vesciche o in barili e per il lardo salato;

4. il 5 per cento per le bevande spiritose e per le carni salate; il 7 per cento per gli spiriti in recipienti di legno;

5. il 3 per cento per i formaggi gia' salati e stagionati;

6. l'1 per cento per le carni congelate.

7. Per gli altri generi puo' il podesta' accordare un calo annuale.

8. Per le frazioni d'anno il calo si accorda soltanto in proporzione del mesi compiuti, trascurando le frazioni di mese.

9. Per i generi distrutti o perduti per incendi o per altre cause di forza maggiore, e' consentito lo scarico agli effetti dell'imposta previa immediata denunzia per le occorrenti constatazioni.

Art. 185

1. I cali di giacenza di cui al precedente articolo si liquidano su tutte le quantita' delle merci introdotte o fabbricate nei locali di vendita dei commercianti all'ingrosso e segnate nel registri di carico e scarico.

2. Per ogni singola estrazione di merci dai detti locali si prende nota, nei registri, del cali calcolati per il tempo trascorso dal giorno dell'introduzione al giorno dell'estrazione omettendo le frazioni di mese, le quali non danno diritto a liquidazione di calo.
Nel giorno della chiusura dei conti, per esaurimento del carico o per verificazione di magazzino, si calcola e si aggiunge il calo corrispondente alle quantita' non estratte, che mancano a pareggiare la totalita' del carico risultante dai registri.

Art. 186

1. I locali di vendita dei commercianti all'ingrosso sono soggetti a vigilanza dell'ufficio delle imposte di consumo, il quale provvede a fare eseguire verificazioni ordinarie ogni sei mesi, salvo le altre straordinarie quando siano ritenute opportune.

2. Le verificazioni si fanno con l'intervento del commerciante all'ingrosso; qualora questi, invitato, non intervenga o non si faccia rappresentare, l'ufficio puo' eseguirle col concorso dell'autorita' giudiziaria.

3. Per le dette verificazioni il contribuente e' tenuto a prestare la necessaria cooperazione e deve mettere a disposizione degli agenti i pesi e le misure esistenti nei locali di vendita e in quelli annessi.

4. Ad operazione compiuta, si compila apposito processo verbale, sottoscritto dagli intervenuti alla verificazione.

5. Nel processo verbale si indicano la specie e la quantita' dei generi che costituiscono il carico, lo scarico e la rimanenza di magazzino secondo le annotazioni del registro, la qualita' e la quantita' di quelli trovati e le eventuali differenze riscontrate, tenuto cento dei cali di giacenza accordati a' sensi del precedente art. 184.

6. Il processo verbale si compila in due esemplari, di cui l'uno si unisce al registro tenuto dall'ufficio e l'altro si consegna al commerciante all'ingrosso.

7. Sui risultati della visita si apre nel registro un nuovo conto.

Art. 187

1. Ove dalle verificazioni si appalesino differenze che diano luogo ad applicazione di pena, viene compilato processo verbale di accertamento della trasgressione.

2. Le differenze di qualita', quand'anche l'imposta del genere, giusta i documenti di carico, non differisca da quella fissata pel genere rinvenuto, costituiscono titolo per l'accertamento della trasgressione.

3. Rispetto alle quantita' non sono punibili le differenze in piu' od in meno che non oltrepassino il due per cento calcolato sulla totale quantita' della merce introdotta o fabbricata nei locali di vendita dal giorno in cui venne aperto il conto per verificazione o per apertura dea locali di vendita.

4. Per le merci che godono dei cali di giacenza le differenze di quantita' in meno sono punibili solo quando superino il due per cento, come sopra calcolato, oltre i cali suddetti.

5. In ogni caso sulle eccedenze e' sempre dovuta l'imposta; cosi pure sulle deficienze, quando non sia accordato alcun calo di giacenza.

6. Ove questo sia stato consentito, se la deficienza non supera il calo, ha luogo l'abbuono dell'imposta sulla quantita' mancante; se supera il calo di giacenza, ma non oltre il due per cento oltre il calo, e' dovuta l'imposta sulla quantita' che oltrepassa il calo; se in fine la deficienza eccede il due per cento oltre il calo, non ha piu' luogo alcun abbuono e, indipendentemente dall'applicazione delle pene stabilite dalla legge, e' dovuta l'imposta su tutta la quantita' mancante.

7. In tutti i casi suddetti l'ufficio provvede alla riscossione del diritti dovuti mediante atto di ingiunzione da intimarsi al commerciante a' sensi del successivo art. 188.

commercianti all'ingrosso.

Art. 93

1. Con le modalita' di cui al precedente articolo, si effettua il passaggio degli altri generi soggetti ad imposta da uno ad altro fabbricante o commerciante all'ingrosso dello stesso Comune.