Sez. 2, Sentenza n. 893 del 30/01/1987 (Rv. 450557 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALE - LIMITI - ESONERO - CONIUGE SUPERSTITE.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALE - LIMITI - ESONERO - CONIUGE SUPERSTITE.*
Ai fini dell'esonero dalle limitazioni della prova per testi della simulazione, previsto dall'art. 1417 in favore del terzo pregiudicato, in un "proprio diritto", dal contratto simulato, il coniuge superstite, al pari di ogni altro legittimario, può considerarsi terzo - rispetto al negozio simulato concluso dal de cuius - solo quando deduca che l'atto di disposizione abbia leso la quota di riserva e ne chieda contestualmente la reintegrazione, sia pure (nel regime previgente alla riforma del diritto di famiglia) ai soli fini del calcolo dell'usufrutto, diversamente, dovendo anche egli soggiacere alle limitazioni probatorie sub artt. 2721 ss. Cod. civ.. (V 1658/67, mass n 328467).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 536, Cod. Civ. art. 1415, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2721
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)