Sez. 3, Sentenza n. 2570 del 21/10/1966 (Rv. 324946 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO AL DIFENSORE (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA - MODALITA - MANCATA RIPRODUZIONE DELLA FIRMA PER AUTENTICA DEL DIFENSORE - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO AL DIFENSORE (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA - MODALITA - MANCATA RIPRODUZIONE DELLA FIRMA PER AUTENTICA DEL DIFENSORE - IRRILEVANZA.*
Ai fini dell'ammissibilita del ricorso per Cassazione, basta che sulla copia di esso sia data sufficiente notizia del rilascio della procura al difensore, finalita questa che deve ritenersi raggiunta anche quando nella trascrizione della delega sia stato omesso di riprodurre la firma del difensore attestante l'autenticita della sottoscrizione del rappresentato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)