Sez. L, Sentenza n. 9662 del 26/09/1998 (Rv. 519201 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE | Agenzia dell'INA gestita in economia come agenzia diretta - Impresa autonoma - Esclusione - Dipendenti dell'agenzia - Rapporto di lavoro subordinato con l'Istituto - Sussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE
Non costituisce un'impresa autonoma un'agenzia dell'INA (Istituto Nazionale delle Assicurazioni) che non sia stata concessa a imprenditori autonomi ex art. 12 R.D. 20 maggio 1926 n. 933, ma venga gestita in economia come agenzia diretta per delibera del Consiglio di Amministrazione dell'istituto stesso ex art. 15 del decreto menzionato. In tal caso l'agenzia fa parte dell'INA e i dipendenti dell'agenzia devono considerarsi dipendenti dell'istituto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Regio Decr. 20/05/1926 num. 933
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)