Sez. 3, Sentenza n. 18227 del 06/06/2026 (Rv. 679141-03)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE | Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso - Regime transitorio ex art. 15, comma 3, l. n. 122 del 2016 - Istanze di accesso - Procedimenti autonomi - Erogazioni conseguenti a procedimenti esauriti - Incidenza su di esse della disciplina sopravvenuta - Esclusione - Ragioni.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE
In tema di Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, ai fini del regime transitorio di cui all'art. 15, comma 3, della l. n. 122 del 2016, ciascuna istanza di accesso, ancorché fondata sul medesimo titolo risarcitorio, dà luogo a un autonomo procedimento amministrativo suscettibile di distinta definizione e consolidazione, cosicché le erogazioni già disposte all'esito di procedimenti esauriti, quand'anche in base a provvisionali penali, non sono incise dalla disciplina sopravvenuta, né possono essere rimesse in discussione in via retroattiva, al di fuori delle ipotesi tipizzate dalla normativa di settore, restando precluso un riesame generalizzato dei presupposti già accertati.
Legge 07/07/2016 num. 122 art. 15 com. 3, Legge 22/12/1999 num. 512 art. 4 com. 3, Legge 07/07/2016 num. 122 art. 15 com. 1 lett. C
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)