Sez. 6, Sentenza n. 3744 del 29/09/1994 Cc. (dep. 29/11/1994) Rv. 200822 - 01
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Estradizione per l'estero - In genere | Coordinato disposto dell'art. 9 della Convenzione europea per l'estradizione ed Accordo italo-tedesco di estradizione - Amnistia concessa dallo Stato richiesto - Concessione dell'estradizione - Esclusione.
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Estradizione per l'estero - In genere
In virtù del coordinato disposto dell'art. 9 della Convenzione europea per l'estradizione e dell'art. III. 2 dell'Accordo italo- tedesco, l'estradizione non può essere concessa in caso di amnistia emanata dallo Stato richiesto, quando il reato sia commesso nella giurisdizione di tale Stato e detto Stato abbia deciso di "porre fine" al procedimento penale a seguito del provvedimento di concessione dell'amnistia medesima per le fattispecie nelle quali rientra detto reato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 697, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 697
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)