Sez. U, Sentenza n. 9188 del 07/06/2012 (Rv. 623006 - 01)
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - PROCEDIMENTO IN GENERE - IN GENERE | Giudizio di responsabilità contabile dinanzi alla Corte dei conti - Art. 17, comma 30 ter, del d.l. n. 78 del 2009, conv. in legge n. 102 del 2009 - Azione per il risarcimento del danno all'immagine di enti pubblici - Condizione dell'accertamento del fatto con sentenza passata in giudicato - Portata - Incidenza sui limiti esterni della giurisdizione della Corte dei conti - Esclusione - Fondamento.
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - PROCEDIMENTO IN GENERE - IN GENERE
In tema di responsabilità contabile, la norma dell'art. 17, comma 30 ter, del d.l. n. 78 del 2009, conv. in legge n. 102 del 2009 - che ha circoscritto la possibilità del P.M. presso il giudice contabile di agire per il risarcimento del danno all'immagine di enti pubblici (pena la nullità degli atti processuali computi) ai soli fatti costituenti delitti contro la P.A., accertati con sentenza passata in giudicato - introduce una condizione di mera proponibilità dell'azione di responsabilità davanti al giudice contabile (incidente, dunque, sui soli limiti interni della giurisdizione di tale giudice) e non una questione di giurisdizione, posto che ad incardinare la giurisdizione della Corte dei conti è necessaria e sufficiente l'allegazione di una fattispecie oggettivamente riconducibile allo schema del rapporto d'impiego o di servizio del suo preteso autore, mentre afferisce al merito ogni problema relativo alla sua effettiva esistenza.
Riferimenti normativi: Legge 12/07/1934 num. 1214 CORTE COST., Legge 27/03/2001 num. 97 art. 7, Legge 03/08/2009 num. 102 CORTE COST., Decreto Legge 01/07/2009 num. 1007 all. 8 art. 17 com. 30 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)