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Sez. 1, Sentenza n. 951 del 08/03/1977 (Rv. 384571 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA - ESECUZIONE DI SENTENZA IMPUGNABILE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1977-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384571-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA - ESECUZIONE DI SENTENZA IMPUGNABILE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

L'esecuzione di una sentenza soggetta a gravame, ancorche non accompagnata da specifiche riserve, non costituisce di per se fatto incompatibile con la volonta di avvalersi del diritto di impugnazione, ai sensi ed agli effetti di cui all'art 329 primo comma cod proc civ, in quanto l'esecuzione medesima puo dipendere da ragioni di ordine cautelare, o comunque diverse dall'accettazione della pronuncia. (nella specie, i giudici del merito avevano ritenuto, con riguardo a sentenza di primo grado negativa della prededuzione, in Sede fallimentare, di un credito d'imposta, che il comportamento della amministrazione finanziaria, rivolto a conseguire l'ordinaria ammissione al passivo del credito medesimo, trovava spiegazione nell'esigenza cautelativa di poter comunque partecipare alla liquidazione dell'attivo, e, quindi, non pregiudicava il diritto di appellare la sentenza stessa, per riproporre la tesi della prededuzione. La suprema Corte, premesso il principio di cui sopra, ha ritenuto corretta la statuizione). (V 1101/65, mass n 312121; (V 2294/67, mass n 303443).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Legge Falliment. art. 91 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 91 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93, Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)