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Sez. 1, Sentenza n. 1693 del 07/06/1971 (Rv. 352146 - 01)

ENTI PUBBLICI - PATRIMONIO - DESTINAZIONE - FABBRICATI DI CONVENTI SOPPRESSI - CONCESSIONI DISPOSTE NEL PERIODO NAPOLEONICO E CONFERMATE DAI BORBONI - ATTRIBUZIONE DI PROPRIETA GRAVATA DA UN ONERE.*
Stato
decisa il 1971-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352146-01

ENTI PUBBLICI - PATRIMONIO - DESTINAZIONE - FABBRICATI DI CONVENTI SOPPRESSI - CONCESSIONI DISPOSTE NEL PERIODO NAPOLEONICO E CONFERMATE DAI BORBONI - ATTRIBUZIONE DI PROPRIETA GRAVATA DA UN ONERE.*

Le concessioni disposte con provvedimenti del periodo napoleonico e poi confermate da ferdinando di borbone, hanno la stessa natura delle concessioni che furono, in seguito, previste dalla legge dello stato unitario del 7 luglio 1866, n 3036, e sono, cioe, da considerarsi come attribuzioni di proprieta gravata da un modus e non da una condizionè come risulta dall'art 20 della citata legge che, a differenza di quanto essa stessa dispone nel suo art 35 per le concessioni ai comuni del quarto della rendita corrispondente ai beni delle corporazioni soppresse nei comuni medesimi, non commina alcuna decadenza per il caso di inadempimento dell'Onere gravante le concessioni dei fabbricati ex conventuali.*

Riferimenti normativi: Legge 07/07/1866 num. 3036 art. 35, Legge 07/07/1866 num. 3036 art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)