Sez. L, Sentenza n. 8247 del 29/04/2004 (Rv. 572467 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CLAUSOLE - INSERZIONE AUTOMATICA | Ambito di applicazione - Integrazione delle lacune della volontà negoziale - Esclusione - Fattispecie relativa alla disciplina contrattuale in ordine alla distribuzione su cinque giorni del lavoro di piazzista.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CLAUSOLE - INSERZIONE AUTOMATICA
Il principio posto dall'art. 1339 cod. civ. (inserzione automatica di clausole) non è invocabile nell'ipotesi in cui non si prospetti la sostituzione di clausole contrattuali difformi rispetto a norme imperative di legge, ma solo l'integrazione di lacune della manifestazione della volontà negoziale peraltro al fine, di ottenere non già effetti derivanti dall'applicazione della norma imperativa, bensì effetti del tutto diversi, che possono dipendere solo dalle pattuizioni delle parti.(Nella specie, la S.C. ha escluso che la disciplina contrattuale relativa alla distribuzione su cinque giorni del lavoro settimanale dei piazzisti possa essere integrata con la disciplina in tema di limiti all'orario di lavoro, di cui al R.D. 15 marzo 1923, n. 692, per derivarne la riduzione contrattuale dell'orario a quaranta ore settimanali).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1339, Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)