diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 9939 del 28/09/1984 Ud. (dep. 09/11/1984) Rv. 166607 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - APPLICAZIONE IN CASO DI PUTATIVITÀ - ESCLUSIONE - DIFFERENZA DALLA PROVOCAZIONE PREVISTA COME CAUSA DI NON PUNIBILITÀ DALL'ART. 599 COD. PEN..*
Stato
decisa il 1984-09-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166607-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - APPLICAZIONE IN CASO DI PUTATIVITÀ - ESCLUSIONE - DIFFERENZA DALLA PROVOCAZIONE PREVISTA COME CAUSA DI NON PUNIBILITÀ DALL'ART. 599 COD. PEN..*

La provocazione, quale attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen., non può che essere obiettiva per l'espressa esclusione della putatività contenuta nel secondo comma dell'art. 59 cod. pen. in relazione alle circostanze attenuanti e aggravanti. Non vi è invece alcuna ragione per escludere dalla sfera di applicazione dell'art. 59, comma terzo, cod. pen., relativo alla positiva valutazione delle circostanze putative di esclusione della pena, la provocazione prevista dall'art. 599 cod. pen. quale "causa di non punibilità" per i reati di ingiurie e diffamazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 59, Cod. Pen. art. 62 com. 4, Cod. Pen. art. 599 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)