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Sez. 1, Sentenza n. 21205 del 08/10/2014 (Rv. 632775 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - GARANZIE DELLA ESECUZIONE - IN GENERE | Cauzione prevista in tema di appalti di opere pubbliche - Natura e portata - Facoltà della P.A. in caso di inadempimento dell'appaltatore.
Stato
decisa il 2014-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632775-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - GARANZIE DELLA ESECUZIONE - IN GENERE

La cauzione in numerario o in titoli, dovuta dall'appaltatore a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, giusta l'art. 54 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827 (come riformato dall'articolo unico del d.P.R. 29 luglio 1948, n. 1309), e che può essere sostituita anche da una fideiussione bancaria o da una polizza assicurativa fideiussoria, non ha funzione satisfattoria, ma natura di garanzia reale generica, finalizzata ad assistere qualsiasi ragione di credito effettivamente esistente a favore della P.A. Ne consegue che, ove alla prestazione segua l'inadempimento dell'appaltatore, la P.A. può soddisfare il proprio credito incamerando l'importo ricevuto in numerario o procedendo alla vendita dei titoli o all'escussione della fideiussione, ma solo nei limiti del pregiudizio effettivamente subìto, del quale è tenuta a fornire la prova, essendole espressamente consentito di agire per il ristoro dei maggiori oneri eventualmente sopportati, ma non anche di trattenere importi eccedenti l'ammontare delle spese sostenute e dei danni riportati.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 54, DPR 29/07/1948 num. 1309, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)