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Sez. 3, Sentenza n. 3596 del 03/06/1981 (Rv. 414206 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - TERMINE LUNGO PER L'IMPUGNAZIONE - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1981-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414206-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - TERMINE LUNGO PER L'IMPUGNAZIONE - APPLICABILITA.*

La sospensione feriale dei termini processuali riguarda qualsiasi termine, indipendentemente dalla sua maggiore o minore durata, e si applica, pertanto, anche a quello annuale per la proposizione delle impugnazioni che resta sospeso di diritto tra il primo agosto ed il quindici settembre di ogni anno. (Conf 4858/79, mass n 401471).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)