Sez. 2, Sentenza n. 2736 del 11/09/1972 (Rv. 360412 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITA - LIMITI DI CUI ALL'ART 2077 COD CIV - OPERATIVITA IN CASO DI SUCCESSIONE DI CONTRATTI COLLETTIVI POSTCORPORATIVI - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - PROTOCOLLO DI INTESA FRA DATORE DI LAVORO E LAVORATORI - RILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITA - LIMITI DI CUI ALL'ART 2077 COD CIV - OPERATIVITA IN CASO DI SUCCESSIONE DI CONTRATTI COLLETTIVI POSTCORPORATIVI - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - PROTOCOLLO DI INTESA FRA DATORE DI LAVORO E LAVORATORI - RILEVANZA.*
I limiti sanciti alla contrattazione collettiva dall'art 2077 cod civ, che fa salve le clausole dei contratti individuali piu favorevoli ai lavoratori, non operano in tema di successione di contratti collettivi postcorporativi, quando ad una regolamentazione di carattere generale, valevole per gli appartenenti ad una determinata categoria, se ne sostituisce un'altra di eguale natura, vigendo in tale ipotesi il principio della libera volonta delle parti contraenti. Siffatto principio non e applicabile nel caso di un protocollo di intesa concluso fra l'imprenditore ed i prestatori di lavoro che, per il suo carattere di contratto aziendale, non riveste natura di contratto collettivo in senso proprio, suscettibile come tale di essere sostituito dalle meno favorevoli clausole di un contratto collettivo successivamente stipulato, e ricade necessariamente nella previsione del citato art 2077. (V 970'61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)