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Sez. 6, Sentenza n. 4619 del 18/01/1984 Ud. (dep. 18/05/1984) Rv. 164268 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE - MEDIANTE PROFITTO DELL'ERRORE ALTRUI - TRUFFA - ELEMENTO DISTINTIVO - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1984-01-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/164268-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE - MEDIANTE PROFITTO DELL'ERRORE ALTRUI - TRUFFA - ELEMENTO DISTINTIVO - NOZIONE.*

Il reato di truffa e quello di peculato mediante profitto dello errore altrui hanno come elemento costitutivo comune la circostanza che il possesso della cosa oggetto della appropriazione sia conseguente all'errore altrui cagionato, nell'un caso, dalla condotta del reo che induca in errore, nell'altro da una situazione di fatto diversa dalla realtà che il reo ometta di far rilevare e da cui tragga profitto. Se la cosa è invece legittimamente in suo possesso, ed egli se ne appropri, si verte nella ipotesi del reato di peculato. (Conf mass n 150271; (Conf mass n 152559).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Pen. art. 316, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)