Sez. 1, Sentenza n. 9653 del 05/10/2023 Ud. (dep. 06/03/2024) Rv. 285918-01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Violazione del divieto di possedere o di utilizzare telefoni cellulari da parte del destinatario di mero avviso orale del questore - Reato di cui all'art. 76 d.lgs. n. 159 del 2011 - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE
Non integra il reato di cui all'art. 76 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la violazione del divieto di possedere o utilizzare telefoni cellulari da parte del destinatario di un mero avviso orale del questore, emesso ai sensi dell'art. 3 d.lgs. citato, non rientrando tale condotta, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 2 del 2023, tra quelle sanzionabili, posto che il divieto può essere disposto solo con provvedimento dell'autorità giudiziaria.
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 76 CORTE COST., Costituzione art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)