Sez. 1 - , Ordinanza n. 25426 del 20/09/2021 (Rv. 662483 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - IN GENERE | Comunicazione telematica di un provvedimento giurisdizionale da parte della cancelleria al difensore - Impossibilità per “casella inibita alla ricezione” - Imputabilità al destinatario - Sussistenza - Conseguenze - Comunicazione mediante deposito in cancelleria - Legittimità.
PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - IN GENERE
In caso di comunicazione a mezzo PEC di un provvedimento giurisdizionale dalla cancelleria al difensore, l'impossibilità per il gestore della posta elettronica di completare la consegna per essere la casella inibita alla ricezione, costituisce un evento imputabile al destinatario, difettando
una ragione tecnica ascrivibile a terzi tale da scriminare la negligenza del titolare, con conseguente legittimità dell'effettuazione della comunicazione mediante deposito dell'atto in cancelleria.
Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 6 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 47, Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST. PENDENTE, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 16 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)