Sez. L, Sentenza n. 3879 del 17/03/2001 (Rv. 544866 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Rapporto di lavoro di docente - Natura - Necessariamente autonoma - Esclusione - Natura subordinata - Configurabilità - Condizioni - Iniziale qualificazione del rapporto data dalle parti - Rilevanza - Limiti - Modalità di esecuzione del rapporto - Prevalenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)
Ai fini dell'accertamento del carattere autonomo o subordinato del rapporto di lavoro di un docente, la natura "libera" dell'attività di insegnamento, ed il suo oggetto, non escludono la configurabilità di una organizzazione imprenditoriale di produzione del servizio costituito dall'insegnamento stesso, per uno scopo di lucro, nel cui ambito vada riconosciuto il carattere subordinato del lavoro prestato dal docente. In tale ipotesi, a nulla rileva la eventuale iniziale volontà delle parti che abbiano pattuito la gratuità della prestazione, ove nel suo svolgimento il rapporto abbia assunto, pur tacitamente e tuttavia effettivamente, natura onerosa, in tal modo conferendo la medesima natura al contratto stesso.(Nella specie, la S.C., nell'enunciare il principio di cui alla massima, ha ritenuto correttamente motivata la decisione del giudice di secondo grado, che, nel confermare quella del primo giudice che aveva riconosciuto la natura subordinata del lavoro di docente svolto presso un istituto professionale caratterizzato da una organizzazione imprenditoriale, aveva desunto la natura onerosa della prestazione di cui si trattava - nonostante le parti avessero convenuto inizialmente che il corrispettivo dell'insegnamento sarebbe consistito esclusivamente nel punteggio - dalla circostanza della denuncia, da parte del datore di lavoro, all'INPS, del rapporto, con l'indicazione della relativa retribuzione, e del parziale versamento della contribuzione previdenziale, oltre che dalla qualificazione di licenziamento conferita dallo stesso datore all'atto di cessazione del rapporto.)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)