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Sez. 3, Sentenza n. 2230 del 11/01/1980 Ud. (dep. 18/02/1980) Rv. 144362 - 01

EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - LEGGE SULLA EDIFICABILITA DEI SUOLI - DESTINAZIONE D'USO PER IPOTESI PREVISTE - MUTAMENTO - SANZIONE AMMINISTRATIVA - APPLICAZIONE DELLA SANZIONE PENALE QUANDO MANCHINO LAVORI EDILI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-01-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/144362-01

EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - LEGGE SULLA EDIFICABILITA DEI SUOLI - DESTINAZIONE D'USO PER IPOTESI PREVISTE - MUTAMENTO - SANZIONE AMMINISTRATIVA - APPLICAZIONE DELLA SANZIONE PENALE QUANDO MANCHINO LAVORI EDILI - ESCLUSIONE.*

Le sanzioni amministrative previste per il mutamento di destinazione d'uso, peraltro vincolata da atto di Obbligo trascritto, dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione non possono attrarre quelle penali di cui all'art 17 lettera a) della legge 28 gennaio 1977, n 10 quando il mutamento sia realizzato senza esecuzione di lavori edili.*

Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 9 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 10, Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)