Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382
Testo in vigore al
Art. 126 Soppressione e riduzione di capitoli del bilancio dello Stato
1. I capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio dello Stato relativi, in tutto o in parte, alle funzioni trasferite alle regioni o attribuite agli enti locali sono soppressi ai sensi e per gli anni indicati dal presente decreto.
2. Nel caso in cui i capitoli iscritti in bilancio siano relativi a spese concernenti solo in parte le funzioni trasferite, le somme corrispondenti alle funzioni che residuano alla competenza statale sono iscritte con decreto del Ministro per il tesoro in capitoli nuovi, la cui denominazione deve corrispondere alle funzioni medesime.
3. E' vietato conservare o istituire nel bilancio dello Stato capitoli con le stesse denominazioni e finalita' di quelli soppressi, e comunque relativi a spese concernenti le funzioni trasferite.
4. Le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono estese anche ai capitoli di spesa relativi, in tutto o in parte, alle funzioni trasferite con decreti legislativi di attuazione dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
5. Tra i capitoli soppressi ai sensi del precedente primo comma sono compresi quelli relativi a fondi destinati ad essere ripartiti fra le regioni per le finalita' previste dalle leggi che li hanno istituiti, con esclusione delle quote di tali fondi da attribuire alle regioni a statuto speciale.
Art. 127 Determinazione delle spese aggiuntive
1. Le spese aggiuntive connesse al trasferimento delle funzioni amministrative di cui al presente decreto sono determinate, ai sensi dell'art. 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281, applicando all'ammontare delle soppressioni e riduzioni di stanziamenti, determinate ai sensi del precedente art. 126, le seguenti percentuali:
a) spese di natura operativa corrente, 28 per cento;
b) spese di natura operativa in conto capitale, 18 per cento;
c) spese di personale ed accessori, 20 per cento;
d) spese di funzionamento 25 per cento.
Art. 128 Determinazione del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281
1. In attuazione di quanto disposto alla lettera f) del primo comma dell'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 ed in applicazione dell'art. 19 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e con la procedura ivi prevista, le quote dei tributi erariali, di cui all'art. 8 della citata legge n. 281 del 1970, verranno determinate in modo da assicurare un incremento del fondo comune pari all'ammontare complessivo delle spese eliminate dal bilancio dello Stato in relazione alle funzioni trasferite alle regioni con il presente decreto e delle relative spese aggiuntive risultanti dall'applicazione del precedente art. 127.
2. Per l'anno 1978 la consistenza del fondo comune determinata ai sensi del terzo comma dell'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356, e' incrementata di un importo pari all'ammontare complessivo delle spese eliminate dal bilancio dello Stato in relazione alle funzioni trasferite alle regioni con il presente decreto e delle relative spese aggiuntive risultanti dall'applicazione del precedente art. 127.
3. A partire dallo stesso anno 1978 il fondo comune e' altresi' integrato di un importo pari agli stanziamenti per spese correnti soppressi dal bilancio dello Stato ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 126, che verranno assegnati alle regioni con i criteri e per la durata previsti dalle leggi che li hanno autorizzati.
4. Per gli anni dal 1979 al 1981 la consistenza del fondo comune, determinata ai sensi del terzo comma dell'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356, e' incrementata in ciascun anno di un importo pari all'ammontare complessivo delle spese eliminate dal bilancio dello Stato in relazione alle funzioni trasferite alle regioni con il presente decreto e delle relative spese aggiuntive, aumentato della quota risultante dall'applicazione, all'anzidetto importo, della percentuale di incremento del gettito complessivo delle entrate - indicate al primo comma dell'art. 1 della citata legge n. 356 del 1976 - risultante dalle previsioni di entrata del bilancio dello Stato di ogni anno finanziario rispetto a quelle dell'anno finanziario 1978, sulla base dei progetti di bilancio presentati al Parlamento.
5. E' fatta salva la garanzia di cui al quarto comma dell'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356.
6. La ripartizione del fondo comune, determinato ai sensi dei precedenti commi, viene effettuata con i criteri di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della citata legge n. 356 del 1976.
Art. 129 Determinazione del fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281
1. I capitoli relativi a spese di investimento, soppressi o ridotti ai sensi del precedente art. 126, esclusi quelli di cui all'ultimo comma dello stesso articolo, e le relative spese aggiuntive vanno ad incrementare l'ammontare del fondo istituito dall'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ad integrazione della quota prevista dalla lettera a) dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356. Le somme cosi' trasferite vengono computate ai fini dell'applicazione della lettera b) del citato art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, a far tempo dal 1979.
2. I capitoli relativi a spese di investimento, soppressi o ridotti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 126 citato, vanno ad incrementare l'ammontare del fondo istituito dall'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ad integrazione della quota prevista dalla lettera c) dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356 e verranno assegnati alle regioni con i criteri e per la durata previsti dalle leggi che li hanno autorizzati.
Art. 130 Assegnazione dei fondi ai sensi dell'art. 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281
1. Gli stanziamenti dei capitoli soppressi o ridotti in relazione alle funzioni trasferite, aventi ad oggetto attivita' che riguardino specificatamente una determinata regione, vengono assegnati alla regione stessa, in aumento alla quota ad essa spettante del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Art. 131 Determinazione delle spese per le funzioni delegate
1. Gli stanziamenti di spesa relativi a funzioni delegate alle regioni verranno determinati annualmente in sede di formazione del bilancio dello Stato, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e verranno ripartiti fra le regioni con deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri nel cui ambito di competenza ricadano le funzioni delegate, di concerto con il Ministro per le regioni.
2. Per lo svolgimento da parte delle regioni delle funzioni amministrative loro delegate in base al presente decreto sara' attribuita alle medesime, per le spese di funzionamento, una somma pari al 10% dello ammontare delle spese operative connesse all'esercizio della delega stessa.
Art. 132 Assegnazione di fondi alle province ed ai comuni per l'esercizio delle funzioni di interesse locale
1. Per l'assegnazione alle province ed ai comuni delle somme necessarie allo svolgimento delle funzioni amministrative loro attribuite in base al presente decreto, e' istituito un apposito fondo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
2. Il fondo di cui al precedente comma, per l'anno 1978, e' stabilito in una somma corrispondente alle soppressioni e riduzioni operate nel bilancio dello Stato, aumentata delle spese aggiuntive calcolate ai sensi del precedente art. 127.
3. Il Ministro per il tesoro ripartira' con proprio decreto il fondo anzidetto fra province e comuni avendo anche riguardo alle rispettive popolazioni, con riferimento ai dati ufficiali ISTAT del penultimo anno precedente a quello della ripartizione, nonche' alle rispettive superfici, sentite le rappresentanze dell'UPI e dell'ANCI.
Art. 133 Assegnazione di quote aggiuntive
1. Le regioni con proprie leggi provvedono a determinare la quota delle entrate aggiuntive loro spettanti da assegnare agli enti locali, in relazione alle funzioni ad essi attribuite dalle regioni, assicurando agli enti medesimi l'integrale copertura dei nuovi oneri che graveranno su di essi.
2. Fino a quando le leggi regionali non avranno provveduto ai sensi del comma precedente, le regioni attribuiranno agli enti locali una percentuale - determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la commissione Interregionale - della quota aggiuntiva del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ad esse spettante ai sensi del presente decreto.
3. Salvo quanto disposto dal precedente art. 123, alle esigenze di personale, derivanti dalle attribuzioni agli enti locali territoriali di cui al presente decreto, si fa fronte mediante ricorso a personale incluso nel ruolo unico di cui all'art. 6, lettera b), della legge 22 luglio 1975, n. 382. Gli oneri relativi restano a carico dell'ente locale che ne usufruisce.
Art. 134 Modalita' della soppressione e riduzione di capitoli di bilancio
1. Le soppressioni e le riduzioni da apportare, in relazione alle funzioni amministrative trasferite, agli stati di previsione della spesa del bilancio dello Stato saranno determinate per ciascun Ministero, entro il 31 ottobre 1977, con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri interessati, sentita la Commissione interparlamentare per le questioni regionali.
Art. 135 Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dal presente decreto per l'anno 1978, valutato in lire 15.000 milioni, si provvede con la dotazione del cap. 5926 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Art. 136 Funzioni gia' trasferite alle regioni
1. Restano ferme tutte le funzioni amministrative gia' trasferite alle regioni con legge o atti aventi forza di legge anteriori al presente decreto.
Art. 137 Efficacia delle norme
1. Salvo espressa disposizione in contrario le norme del presente decreto avranno effetto dal 1 gennaio 1978.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 luglio 1977
LEONE
ANDREOTTI - FORLANI - COSSIGA - BONIFACIO -
MORLINO - PANDOLFI - STAMMATI - LATTANZIO
- MALFATTI - GULLOTTI - MARCORA - RUFFINI -
DONAT - CATTIN - ANSELMI - OSSOLA - BISAGLIA -
DAL FALCO - ANTONIOZZI - PEDINI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 agosto 1977
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 14