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Sez. 2, Sentenza n. 697 del 05/03/1969 (Rv. 338963 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - REVOCA - PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA - NATURA DI PROVVEDIMENTO DI GIURISDIZIONE VOLONTARIA - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1969-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338963-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - REVOCA - PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA - NATURA DI PROVVEDIMENTO DI GIURISDIZIONE VOLONTARIA - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*

I decreti del giudice ordinario emessi sia pure in Sede di reclamo in ordine alla revoca dell'amministratore di un edificio in condominio ai sensi dell'art.1129, terzo comma, cod.civ., hanno natura di provvedimenti di volontaria giurisdizione, onde, pur avendo contenuto decisorio, non hanno attitudine a produrre effetti di giudicato sul piano sostanziale e processuale, essendo suscettibili in ogni tempo di revoca o di modificazione (art.742 cod.proc.civ.). conseguentemente, avverso tali provvedimenti non e dato ricorso per Cassazione ai sensi dell'art.111, comma secondo, della Costituzione della Repubblica. (Conf.1861-65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 742

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)