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Sez. 1, Sentenza n. 12183 del 12/11/1992 (Rv. 479493 - 01)

Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Procedimento - Comparizione personale delle parti | Dichiarazione dei redditi - Presentazione all'udienza di comparizione avanti al presidente del Tribunale - Obbligo delle parti - Dichiarazione dei redditi - Rilevanza probatoria.
Stato
decisa il 1992-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479493-01

Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Procedimento - Comparizione personale delle parti

In tema di divorzio, l'art. 5 ultimo comma della legge 1 dicembre 1970 n. 898 (come modificato dalla legge 6 marzo 1987 n. 74), il quale impone alle parti di presentare la dichiarazione dei redditi all'udienza di comparizione avanti al presidente del Tribunale, non fa obbligo al giudice delle successive fasi di merito di far ricorso a simile documento. Esso costituisce, infatti, solo uno dei mezzi, sia pur privilegiato dalla legge, attraverso cui il giudice può prendere conoscenza delle condizioni patrimoniali della parte, e del quale può, motivatamente, fare a meno.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)