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Sez. 1, Sentenza n. 1108 del 24/03/1975 (Rv. 374542 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - IN GENERE - DELIBERAZIONE COMUNALE ISTITUTIVA - ANNULLAMENTO DA PARTE DEL CONSIGLIO DI STATO LIMITATAMENTE AL CAPO RELATIVO AL TERMINE DI RIFERIMENTO DEL TRIBUTO - VALIDITA DELLA ISTITUZIONE DEL TRIBUTO CON LA SOLA MODIFICAZIONE DELLA DATA DI RIFERIMENTO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1975-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374542-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - IN GENERE - DELIBERAZIONE COMUNALE ISTITUTIVA - ANNULLAMENTO DA PARTE DEL CONSIGLIO DI STATO LIMITATAMENTE AL CAPO RELATIVO AL TERMINE DI RIFERIMENTO DEL TRIBUTO - VALIDITA DELLA ISTITUZIONE DEL TRIBUTO CON LA SOLA MODIFICAZIONE DELLA DATA DI RIFERIMENTO - INAMMISSIBILITA.*

Qualora il consiglio di stato abbia annullato la delibera comunale istitutiva dell'imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili limitatamente al capo della delibera relativo al termine di riferimento del tributo, non puo ritenersi che la delibera stessa rimanga astrattamente valida in ordine all'istituzione del tributo con la sola differenza che la data di riferimento rimanga modificata e venga a coincidere con quella della delibera. Infatti, se e vero che la retrodatazione della data di riferimento e una facolta dei comuni, l'indicazione della data stessa nella delibera istitutiva del tributo costituisce un preciso Onere, al cui mancato adempimento non e consentito ovviare con presunzioni. La data di riferimento, obbligatoria per legge, e elemento costitutivo della delibera istitutiva del tributo, la cui Mancanza impedisce alla delibera di spiegare i suoi effetti e determina, percio, il difetto in concreto del potere impositivo del comune, e non gia una semplice manifestazione di cattivo uso del potere impositivo. (V 1647/72, mass n 358485).*

Riferimenti normativi: Legge 05/03/1963 num. 246 art. 5 CORTE COST., Legge 05/03/1963 num. 246 art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)