Sez. L, Sentenza n. 8669 del 12/08/1993 (Rv. 483440 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Giudice competente - Per territorio - In genere | Nuova disciplina ex art. 1 legge n. 128 del 1992 per le controversie in materia di rapporti di agenzia - Immediata applicabilità - "Perpetuatio iurisdictionis" - Inoperatività.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Giudice competente - Per territorio - In genere
La norma dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1992 n. 128 - che, modificando l'art. 413 cod. proc. civ., stabilisce per le controversie previste dall'art. 409 n. 3 dello stesso codice la competenza del giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente, del rappresentante di commercio o del titolare di altri rapporti di collaborazione - è immediatamente applicabile, in assenza di altre contrarie disposizioni, a tutte le controversie pendenti al momento della sua entrata in vigore, senza che a ciò sia di ostacolo il principio della "perpetuatio iurisdictionis", atteso che l'art. 5 cod. proc. civ. (nel testo anteriore alla legge n. 353 del 1990, che continua a trovare applicazione fino al 2 gennaio 1994 per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge 4 dicembre 1992 n. 447, ai sensi dell'art. 2, quinto comma della medesima legge) stabilisce l'irrilevanza rispetto alla competenza (e alla giurisdizione) dei mutamenti del solo stato di fatto esistente al momento della domanda e non anche dei mutamenti di diritto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 2, Legge 11/02/1992 num. 128 art. 1 CORTE COST., Legge 04/12/1992 num. 477 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)