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Sez. 5, Sentenza n. 277 del 14/12/1966 Ud. (dep. 31/12/1966) Rv. 103130 - 01

CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA IN MATERIA PENALE - CONTESTAZIONE NEL DIBATTIMENTO (CONTESTAZIONE SUPPLETIVA)-GIUDIZI DI APPELLO-OGGETTO-CIRCOSTANZE AGGRAVANTI -CASSAZIONE-NULLITA-NULLITA PER OMESSA CONTESTAZIONE DI UN'AGGRAVANTE-ESCLUSIONE DI NULLITA ASSOLUTA-RILEVABILITA IN APPELLO - CONDIZIONI - OMESSA DEDUZIONE IN APPELLO - NON RILEVABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1966-12-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/103130-01

CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA IN MATERIA PENALE - CONTESTAZIONE NEL DIBATTIMENTO (CONTESTAZIONE SUPPLETIVA)-GIUDIZI DI APPELLO-OGGETTO-CIRCOSTANZE AGGRAVANTI -CASSAZIONE-NULLITA-NULLITA PER OMESSA CONTESTAZIONE DI UN'AGGRAVANTE-ESCLUSIONE DI NULLITA ASSOLUTA-RILEVABILITA IN APPELLO - CONDIZIONI - OMESSA DEDUZIONE IN APPELLO - NON RILEVABILITA IN CASSAZIONE.*

La nullita comminata dall'ultima parte dell'art 445 cod proc pen nel caso di mancata contestazione di una circostanza aggravante non e riconducibile a una delle nullita assolute previste dallo art 185 stesso codice poiche non consiste in una violazione delle norme concernenti l'intervento, l'assistenza, la rappresentanza dell'imputato in giudizio, ma e costituita da una semplice nullita in procedendo alla quale l'imputato puo fare acquiescenza. Conseguentemente essa opera pienamente soltanto nel giudizio di primo grado, poiche in grado di appello alla regola che la contestazione segna il limite della cognizione del giudice subentra l'altra che limita la cognizione del giudice superiore soltanto a cio che e stato devoluto con i motivi di impugnazione(tantum devolutum quantum appellatum)&con la conseguenza che la sentenza la quale abbia applicato un'aggravante non contestata diviene su tale punto irrevocabile in Mancanza di impugnazione, il che significa acquiescenza e implica che la violazione dell'art 445 cod proc pen non puo essere invocata per la prima volta in Cassazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)