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Sez. 1, Sentenza n. 4360 del 09/04/1992 (Rv. 476706 - 01)

Riscossione delle imposte - Riscossione delle imposte sui redditi - Modalità di riscossione - Riscossione mediante ruoli - Iscrizione a ruolo - In genere | Imposta sul reddito dei fabbricati - Esenzione venticinquennale - Beneficio - Revoca - Imposta - Iscrizione a ruolo - Legittimità - Definitività del provvedimento - Mancanza per effetto d'impugnazione del contribuente - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1992-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476706-01

Riscossione delle imposte - Riscossione delle imposte sui redditi - Modalità di riscossione - Riscossione mediante ruoli - Iscrizione a ruolo - In genere

La revoca del beneficio dell'esenzione venticinquennale dall'imposta sul reddito dei fabbricati, disposta alla stregua dell'accertamento d'infrazione edilizia ai sensi dell'art. 15 della legge 6 agosto 1967 n. 765, legittima l'iscrizione a ruolo dell'imposta medesima, indipendentemente dalla mancanza di definitività del provvedimento per effetto d'impugnazione del contribuente, tenendo conto che tale impugnazione non investe il reddito imponibile, e che, pertanto, detta iscrizione a ruolo non è soggetta alle previsioni dell'art. 15 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602.

Riferimenti normativi: Legge 06/08/1967 num. 765 art. 15, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)