Sez. 2, Sentenza n. 5477 del 15/12/1977 (Rv. 389130 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE - PROVENIENTE PERSONALMENTE DALLA PARTE PREVIA REVOCA DEL MANDATO AI DIFENSORI - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE - PROVENIENTE PERSONALMENTE DALLA PARTE PREVIA REVOCA DEL MANDATO AI DIFENSORI - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
Quando il ricorrente personalmente dichiari di rinunciare alla 'causà e al 'ricorsò dopo di avere revocato il mandato ai difensori, la dichiarazione, non sottoscritta dal difensore, e inidonea a determinare l'Estinzione del giudizio di Cassazione, ma conduce, tuttavia, alla inammissibilita della impugnazione, risultando evidente che il ricorrente non ha piu interesse ad ottenere una decisione diversa da quella contenuta nella sentenza impugnata. (V 1844/76, mass n 380636; (V 2958/74, mass n 371405).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 390
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)