Sez. 5, Sentenza n. 44359 del 18/03/2015 Ud. (dep. 03/11/2015) Rv. 265728 - 01
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - REATO DIVERSO DA QUELLO VOLUTO DA TALUNO DEI CONCORRENTI | Questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 cod. pen. - Manifesta infondatezza - Ragioni.
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - REATO DIVERSO DA QUELLO VOLUTO DA TALUNO DEI CONCORRENTI
In tema di concorso di persone nel reato, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116, comma primo, cod. pen. in relazione all'art. 27, comma primo, Cost., poiché l'attribuzione del fatto al compartecipe a titolo di concorso anomalo può configurarsi solo quando l'evento diverso, previsto o comunque in concreto prevedibile ed evitabile, non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) e sia, invece, frutto di inosservanza di regole di prudenza consistente in una " culpa in eligendo" o, comunque, nell'affidamento, per l'esecuzione del reato, alla condotta di un terzo, e tale forma di responsabilità, da ricondurre al paradigma della colpa, non può essere considerata responsabilità per fatto altrui.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)