Sez. 1, Sentenza n. 1145 del 15/02/1996 (Rv. 495844 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - STATO D'INSOLVENZA - ACCERTAMENTO GIUDIZIARIO - SENTENZA DICHIARATIVA - IN GENERE | Tribunale che dichiara l'insolvenza - Competenza - Criteri di cui all'art. 24 legge fallimentare - Applicabilità - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - STATO D'INSOLVENZA - ACCERTAMENTO GIUDIZIARIO - SENTENZA DICHIARATIVA - IN GENERE
L'art. 24 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, il quale, in deroga ai comuni canoni sulla competenza, devolve al tribunale che ha dichiarato il fallimento le domande da esso discendenti, come le revocatorie di cui agli artt. 66 e 67 di detto regio decreto, non trova applicazione nella liquidazione coatta amministrativa, tenendosi conto che non è incluso fra le disposizioni richiamate dai successivi artt. 201 e 203, e che il tribunale che dichiara l'insolvenza non è organo della procedura concorsuale, a differenza del tribunale che apre il fallimento.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 66, Legge Falliment. art. 66, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST., Legge Falliment. art. 201 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 203 CORTE COST., Legge Falliment. art. 203 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)