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Sez. 1 - , Ordinanza n. 32466 del 22/11/2023 (Rv. 669431 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - IN GENERE | Contributo al mantenimento del figlio minore - Redditi dei genitori - Proporzionalità - Prova della riduzione del reddito dell'obbligato e della nascita di un nuovo figlio - Conseguenze.
Stato
decisa il 2023-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669431-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - IN GENERE

In tema di mantenimento del figlio minore, la quantificazione del contributo dovuto dai genitori deve osservare un principio di proporzionalità, che postula una valutazione comparata dei loro redditi, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del minore e del tenore di vita da lui goduto, sicché, una volta accertata, in sede di procedimento di revisione o modifica dell'assegno, la riduzione delle entrate patrimoniali del genitore non collocatario nonché la sopravvenuta nascita di altro figlio al cui mantenimento egli debba contribuire, il giudice è tenuto a procedere alla nuova quantificazione del contributo in parola, tenendo conto anche delle risorse della madre convivente e delle necessità correnti del minore di età.

Cod. Civ. art. 337 ter, Cod. Civ. art. 315 bis, Cod. Civ. art. 316 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)