Sez. 2, Sentenza n. 9833 del 20/09/1991 (Rv. 473954 - 01)
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Contributi e spese condominiali - Spese di manutenzione (ripartizione) - In genere | Impianti destinati a servire una parte del fabbricato condominiale - Manutenzione - Spese relative - Ripartizione a carico dei soli condomini che traggono utilità dagli impianti ex art. 1123 terzo comma cod. civ. - Derogabilità della norma.
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Contributi e spese condominiali - Spese di manutenzione (ripartizione) - In genere
L'art. 1123, terzo comma, cod. civ. il quale pone a carico dei soli condomini che traggono utilità da impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato condominiale le spese relative alla manutenzione degli impianti stessi, è norma derogabile dal regolamento condominiale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)