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Sez. 2, Sentenza n. 9833 del 20/09/1991 (Rv. 473954 - 01)

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Contributi e spese condominiali - Spese di manutenzione (ripartizione) - In genere | Impianti destinati a servire una parte del fabbricato condominiale - Manutenzione - Spese relative - Ripartizione a carico dei soli condomini che traggono utilità dagli impianti ex art. 1123 terzo comma cod. civ. - Derogabilità della norma.
Stato
decisa il 1991-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473954-01

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Contributi e spese condominiali - Spese di manutenzione (ripartizione) - In genere

L'art. 1123, terzo comma, cod. civ. il quale pone a carico dei soli condomini che traggono utilità da impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato condominiale le spese relative alla manutenzione degli impianti stessi, è norma derogabile dal regolamento condominiale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)