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Sez. L, Sentenza n. 1588 del 06/05/1976 (Rv. 380340 - 01)

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - OPERAIO - PRESTAZIONI CONTINUATIVE - INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE ELETTRICA - RETRIBUZIONE MENSILE - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - SUSSISTENZA - ULTERIORI PRESTAZIONI SALTUARIE - SEPARATA RETRIBUZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1976-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380340-01

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - OPERAIO - PRESTAZIONI CONTINUATIVE - INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE ELETTRICA - RETRIBUZIONE MENSILE - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - SUSSISTENZA - ULTERIORI PRESTAZIONI SALTUARIE - SEPARATA RETRIBUZIONE - IRRILEVANZA.*

Colui che svolga un'attivita lavorativa per conto dell'ENEL, facendo parte di una squadra di operai che effettua con continuita lavori di installazione di nuovi impianti, riparazione ed ampliamento della rete elettrica e percependo una retribuzione mensile, deve essere considerato come lavoratore subordinato, anche se sia incaricato altresi di effettuare prestazioni saltuarie e separatamente retribuite (quali la piccola manutenzione di un impianto elettrico, nonche l'accensione e spegnimento delle luci), poiche tutta l'attivita lavorativa, continuativa e saltuaria, da lui prestata, dev'essere considerata unitariamente, nell'ambito di un unico rapporto in cui prevalgono i caratteri della subordinazione, secondo i principi che regolano il contratto misto. (V 789/71, mass n 350621).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)